Art. 7 — Amissione in Magistratura e promozioni
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 giugno 1951 al 23 maggio 1952. Leggi il testo vigente →
Fino a nuova disposizione per le ammissioni in Magistratura e per le promozioni continuano ad applicarsi le norme attualmente in vigore. Per essere ammessi al concorso per uditori giudiziari, fermi gli altri requisiti previsti dall'art. 124 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' necessario aver conseguito la laurea in giurisprudenza da almeno due anni. La promozione a giudice di Tribunale non puo' essere conseguita se non dopo un biennio di effettivo servizio nelle Preture.
Testo in vigore dal 14 giugno 1951 al 23 maggio 1952
