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Chiunque viola le disposizioni della presente legge, rendendo false dichiara, o compiendo altri atti fraudolenti, e' punito con la multa da lire 15.000 a lire 60.000, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave.

Testo in vigore dal 31 gennaio 1963 al 15 gennaio 2000

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urn:nir:stato:legge:1963-01-09;9~art26 · fonte su Normattiva