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I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, conseguono:

  • a)il diritto alla pensione di vecchiaia al compimento del 65° anno di eta' per gli uomini e del 60° anno di eta' per le donne, quando siano trascorsi almeno quindici anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati od accreditati in loro favore almeno 2.340 contributi giornalieri per gli uomini e 1.560 per le donne e i giovani;
  • b)il diritto alla pensione d'invalidita', a qualunque eta', quando siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, numero 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e siano trascorsi almeno cinque anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati od accreditati in loro favore almeno 780 contributi giornalieri per gli uomini e 520 per le donne e i giovani. Ai soli fini del raggiungimento dei requisiti minimi di contribuzione rispettivamente per il diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidita' nonche' per il diritto alla pensione ai superstiti ai sensi del primo comma dell'articolo 13 sub articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, possono essere computati in favore dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni, per ciascun anno, non piu' di 156 contributi giornalieri per gli uomini e non piu' di 104 contributi giornalieri per le donne ed i giovani.

Testo in vigore dal 31 gennaio 1963 al 15 agosto 1965

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 34/1975

    Questione infondata
    25 febbraio 1975

    Sebbene l'art. 5 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, regoli con norme diverse, per gli uomini e per le donne, i requisiti per il conseguimento della pensione, il divieto di computare per le donne più di 104 contributi giornalieri per ciascun anno - oggetto specifico della sollevata questione - corrisponde all'analogo divieto di computo per gli uomini di un numero di contributi eccedenti i 156. Il differente ammontare della contribuzione annuale massima per maturare la pensione trova, d'altra parte, la sua ratio nel minor numero di contributi richiesti per le pensioni di vecchiaia e di invalidità della donna (rispettivamente 1560 e 520) nei confronti dell'uomo (2340 e 780), nonché nel differente limite di età (55 anni) che la stessa norma pone per la pensione di vecchiaia della donna rispetto a quello (60 anni) che è previsto per l'uomo. Tenuto complessivamente conto di tale disciplina, il cit. art. 5 della legge n. 9 del 1963 non può dirsi in contrasto ne' col principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., ne' con quello di parità di diritti del lavoratore e della lavoratrice di cui all'art. 37 della Costituzione.

    Art. 3 cost. · Art. 37 cost. · Art. 5 Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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