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I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, conseguono:
- a)il diritto alla pensione di vecchiaia al compimento del 65° anno di eta' per gli uomini e del 60° anno di eta' per le donne, quando siano trascorsi almeno quindici anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati od accreditati in loro favore almeno 2.340 contributi giornalieri per gli uomini e 1.560 per le donne e i giovani;
- b)il diritto alla pensione d'invalidita', a qualunque eta', quando siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, numero 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e siano trascorsi almeno cinque anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati od accreditati in loro favore almeno 780 contributi giornalieri per gli uomini e 520 per le donne e i giovani. Ai soli fini del raggiungimento dei requisiti minimi di contribuzione rispettivamente per il diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidita' nonche' per il diritto alla pensione ai superstiti ai sensi del primo comma dell'articolo 13 sub articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, possono essere computati in favore dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni, per ciascun anno, non piu' di 156 contributi giornalieri per gli uomini e non piu' di 104 contributi giornalieri per le donne ed i giovani.
Testo in vigore dal 31 gennaio 1963 al 15 agosto 1965
