Posto che la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato, in termini generali, la parità di trattamento tra uomini e donne in materia pensionistica, e che ha già avuto modo di dichiarare l'illegittimità dell'art. 1 della legge 14 marzo 1961, n. 132 (che estende le norme sulla riversibilità delle pensioni, contenute nella legge 15 febbraio 1958, n. 46, alle vedove ed orfani di pensionati già appartenenti all'amministrazione austro-ungarica e all'ex Stato libero di Fiume), nella parte in cui escludeva dalla riversibilità i collaterali, secondo le condizioni previste per i dipendenti civili e militari dello Stato, riconoscendo la sussistenza di un criterio di "puntuale parallelismo" della normativa pensionistica relativa ai dipendenti dell'ex Amministrazione austro-ungarica con quella concernente gli impiegati dello Stato, non può non riconoscersi, alla luce di tale principio - alla stessa stregua di quanto previsto dall'art. 81 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1092, sul trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato - anche il diritto del vedovo alla riversibilità della pensione, liquidata alla moglie in base alle specifiche norme concernenti il cessato regime austro-ungarico. Va dunque dichiarata la illegittimità costituzionale - per contrasto con l'art. 3 Cost. - del succitato art. 1 legge n. 132 del 1961, nella parte in cui esclude dal beneficio della riversibilità della pensione il vedovo di pensionata già dipendente del detto regime o dell'ex Stato libero di Fiume. - Sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia pensionistica, v. S. nn. 6/1980, 9/1980, 75/1981 e 214/1984. - Sull'art. 1 della legge 14 marzo 1961, n. 132, v. S. n. 76/1979.
Art. 1 Estensione delle norme sulla riversibilita' delle pensioni, contenute nella legge 15 febbraio 1958, n. 46, alle vedove ed orfani di pensionati gia' appartenenti all'Amministrazione austro-ungarica o all'ex Stato libero di Fiume