Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 marzo 1986 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Le pensioni liquidate in base alle norme dell'ex regime austro-ungarico o dell'ex Stato libero di Fiume ed assunte in carico dallo Stato italiano, sono riversibili a favore delle vedove e degli orfani applicando le disposizioni contenute negli articoli 11, 12, 13, 16, 18, 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46.12

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale, con sentenza del 11 - 16 luglio 1979 n. 76 (in G.U. 1a s.s. 25/07/1979, n. 203) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 14 marzo 1961, n. 132 (estensione delle norme sulla riversibilita' delle pensioni contenute nella legge 15 febbraio 1958, n. 46, alle vedove ed orfani di pensionati gia' appartenenti all'Amministrazione austro-ungarica o all'ex Stato libero di Fiume) nella parte in cui non prevede l'attribuzione del trattamento pensionistico ai collaterali venuti a trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 84 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092".

Corte Costituzionale

2

La Corte Costituzionale, con sentenza del 7 - 12 marzo 1986 n. 49 (in G.U. 1a s.s. 19/03/1986 n. 11) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 14 marzo 1961 n. 132 (Estensione delle norme sulla riversibilita' delle pensioni, contenute nella legge 15 febbraio 1958 n. 46, alle vedove ed orfani di pensionati gia' appartenenti' all'Amministrazione austro ungarica o all'ex Stato libero di Fiume), nella parte in cui esclude dal beneficio della riversibilita' della pensione il vedovo di pensionata gia' dipendente del cessato regime austro-ungarico o dell'ex Stato libero di Fiume".

Testo in vigore dal 20 marzo 1986 al 9 ottobre 2010

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 49/1986

    Ha colpito questo articolo
    12 marzo 1986

    Posto che la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato, in termini generali, la parità di trattamento tra uomini e donne in materia pensionistica, e che ha già avuto modo di dichiarare l'illegittimità dell'art. 1 della legge 14 marzo 1961, n. 132 (che estende le norme sulla riversibilità delle pensioni, contenute nella legge 15 febbraio 1958, n. 46, alle vedove ed orfani di pensionati già appartenenti all'amministrazione austro-ungarica e all'ex Stato libero di Fiume), nella parte in cui escludeva dalla riversibilità i collaterali, secondo le condizioni previste per i dipendenti civili e militari dello Stato, riconoscendo la sussistenza di un criterio di "puntuale parallelismo" della normativa pensionistica relativa ai dipendenti dell'ex Amministrazione austro-ungarica con quella concernente gli impiegati dello Stato, non può non riconoscersi, alla luce di tale principio - alla stessa stregua di quanto previsto dall'art. 81 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1092, sul trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato - anche il diritto del vedovo alla riversibilità della pensione, liquidata alla moglie in base alle specifiche norme concernenti il cessato regime austro-ungarico. Va dunque dichiarata la illegittimità costituzionale - per contrasto con l'art. 3 Cost. - del succitato art. 1 legge n. 132 del 1961, nella parte in cui esclude dal beneficio della riversibilità della pensione il vedovo di pensionata già dipendente del detto regime o dell'ex Stato libero di Fiume. - Sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia pensionistica, v. S. nn. 6/1980, 9/1980, 75/1981 e 214/1984. - Sull'art. 1 della legge 14 marzo 1961, n. 132, v. S. n. 76/1979.

    Art. 1 Estensione delle norme sulla riversibilita' delle pensioni, contenute nella legge 15 febbraio 1958, n. 46, alle vedove ed orfani di pensionati gia' appartenenti all'Amministrazione austro-ungarica o all'ex Stato libero di Fiume

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 76/1979

    Ha colpito questo articolo
    16 luglio 1979

    La disciplina delle pensioni liquidate in base alle norme dell'ex regime austro-ungarico era stata sempre ispirata, in tema di individuazione dei soggetti beneficiari della pensione di riversibilita`, ad un criterio di puntuale parallelismo con la normativa pensionistica per gli impiegati civili, in ragione della prevalenza di elementi di omogeneita` delle situazioni considerate. Tale parallelismo e` venuto meno con l'art. 1 della l. 14 marzo 1961, n.132 che, nell'estendere le norme sulla riversibilita` delle pensioni contenute nella l. 15 febbraio 1958 n. 46, alle vedove ed orfani di pensionati gia` appartenenti all'amministrazione austro-ungarica, (o all'ex Stato libero di Fiume), non si e` uniformato al disposto dell'art. 12 della predetta legge n. 46 - successivamente trasfuso nell'art. 84 del T.U. 29 dicembre 1973, n. 1092 - omettendo di prevedere l'attribuzione del trattamento pensionistico ai collaterali venutisi a trovare nelle condizioni ivi previste (inabili a proficuo lavoro, o in eta` superiore ai 60 anni, nullatenenti a carico dell'impiegato deceduto senz'altri aventi diritto alla riversibilita`, fra cui vanno ora annoverati pure i genitori). Poiche` entrambe le categorie di collaterali traggono titolo al trattamento di pensione dalla circostanza che il dante causa fruisse di una pensione a carico del bilancio statale, l'esclusione dei primi determina una ingiustificata disparita` di trattamento. (Illegittimita` costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost, del citato art. 1 l. 132 del 1961 nella parte in cui non prevede l'attribuzione del trattamento pensionistico ai collaterali di titolari di pensioni dirette liquidate dall'ex regime austro-ungarico venutisi a trovare nelle condizioni di cui al citato art. 84 T.U.).

    Art. 1 Estensione delle norme sulla riversibilita' delle pensioni, contenute nella legge 15 febbraio 1958, n. 46, alle vedove ed orfani di pensionati gia' appartenenti all'Amministrazione austro-ungarica o all'ex Stato libero di Fiume · Art. 84 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 marzo 1986

Confronto con la versione in vigore dal 26 luglio 1979 al 20 marzo 1986.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza del 7 - 12 marzo 1986 n. 49 (in G.U. 1a s.s. 19/03/1986 n. 11) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 14 marzo 1961 n. 132 (Estensione delle norme sulla riversibilita' delle pensioni, contenute nella legge 15 febbraio 1958 n. 46, alle vedove ed orfani di pensionati gia' appartenenti' all'Amministrazione austro ungarica o all'ex Stato libero di Fiume), nella parte in cui esclude dal beneficio della riversibilita' della pensione il vedovo di pensionata gia' dipendente del cessato regime austro-ungarico o dell'ex Stato libero di Fiume".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1961-03-14;132~art1 · fonte del testo