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A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge agli operai delle aziende industriali, comprese quelli dell'edilizia e affini, che siano sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza di crisi economi che settoriali o locali delle attivita' industriali o ne casi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, e' corrisposta per la durata di tre mesi l'integrazione salariale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, a carico della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria nella misura dell'80 per cento della retribuzione globale, che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non prestato compreso tra le 0 ore ed il limite massimi di ore previste dai contratti collettivi di lavoro, mi comunque non oltre le 44 settimanali. La durata di detto trattamento puo' essere prolungata a 6 mesi con disposizione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed, eccezionalmente, a 9 mesi con decreto interministeriale da emanarsi con le modalita' indicate nell'articolo 3.

Testo in vigore dal 5 novembre 1968 al 24 settembre 2015

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 192/1989

    Questione inammissibile
    12 aprile 1989

    Questione già dichiarata inammissibile in quanto implicante scelte affidate alla discrezionalità del legislatore. - S. n. 694/1988.

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 41 cost. · Art. 2 Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 694/1988

    Questione inammissibile
    23 giugno 1988

    La ricerca di criteri idonei a ripartire equamente fra i lavoratori dell'impresa in crisi gli oneri derivanti dall'applicazione del regime di cassa integrazione ed a sottrarre al potere imprenditoriale la scelta di quanti debbono, invece, sopportarli in via esclusiva (c.d. collocazione in cassa integrazione a zero ore), è rimessa alla discrezionalità del legislatore, dovendosi escludere che siffatta idoneità possa riconoscersi soltanto al criterio della c.d. "rotazione", stante le peculiarità che ogni vicenda di crisi può presentare rispetto ad altre e la correlativa possibilità di variazione dei rimedi utili al fine suddetto. È, pertanto, inammissibile la questione di costituzionalità della vigente normativa in materia, nella parte in cui non prevede l'obbligatorietà del criterio della rotazione o di altri criteri con identica finalità, tenuto conto, peraltro, del fatto che la normativa stessa, da un lato, mira alla protezione dell'interesse collettivo dei lavoratori alla salvaguardia dei livelli occupazionali, favorendo l'intervento sindacale nella gestione della vicenda di crisi, anche per la stipulazione di accordi diretti a disciplinare le modalità di ripartizione dei correlativi sacrifici imposti a lavoratori; dall'altro, non configura il suddetto potere imprenditoriale di scelta come arbitrario, essendo, viceversa, esso condizionato da una serie di limiti interni ed esterni (coerenza delle scelte con la situazione di crisi, osservanza dei principi di correttezza e buona fede nonché del divieto di discriminazione, etc.), il cui rispetto è suscettibile di verifica in sede giurisdizionale (inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464, 1 della legge 20 maggio 1975, n. 164, 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, e 41 Cost.).

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 41 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1968-11-05;1115~art2 · fonte del testo