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Nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, fino a quando non verra' emanata apposita legge sulla procedura, si osservano le norme di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, in quanto non contrastanti con la presente legge. Per i giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali e' obbligatorio il patrocinio di avvocato o di procuratore legale. ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N.113)). Ai fini fiscali si applicano nei giudizi avanti ai tribunali amministrativi regionali le disposizioni gia' in vigore per i giudizi dinanzi alla giunta provinciale amministrativa. Per i giudizi in materia di operazioni elettorali, previsti dall'articolo 6, rimangono ferme le norme procedurali contenute nella legge 23 dicembre 1966, n. 1147 Per essi non e' necessario il ministero di procuratore di avvocato. Gli atti relativi sono redatti in carta libera e sono esenti dalla tassa di registro e dalle spese di cancelleria.

Testo in vigore dal 1 luglio 2002 al 16 settembre 2010

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 100/2006

    Questione infondata
    10 marzo 2006

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 91 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato), sollevata in relazione agli articoli 24, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia con l'ordinanz…

    Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 19 Istituzione dei tribunali amministrativi regionali · Art. 27 Istituzione dei tribunali amministrativi regionali

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  • Ordinanza n. 430/2001

    Altra decisione
    21 dicembre 2001

    Restituzione degli atti al giudice rimettente, per una nuova valutazione della rilevanza, in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 19 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, 44 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 e 26 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 113, primo comma, della Costituzione, nelle parti in cui non permetterebbero al giudice amministrativo, nella giurisdizione generale di legittimità, di disporre consulenza tecnica di ufficio. Successivamente all’ordinanza di rimessione, è stata infatti emanata la legge 21 luglio 2000, n. 205, il cui art. 16, ha modificato il primo comma, del censurato art. 44 del r.d. n. 1054 del 1924, attribuendo espressamente al giudice amministrativo il potere di “disporre consulenza tecnica”. A.M.M.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 19 Istituzione dei tribunali amministrativi regionali

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  • Sentenza n. 82/1996

    Questione infondata
    19 marzo 1996

    Non è fondata, con riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 l. 16 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei Tribunali amministrativi regionali), nella parte in cui, per effetto del rinvio alle norme di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato (artt. 35 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 e 6 r.d. 17 agosto 1907, n. 642), non consente alla parte di stare in giudizio con l'assistenza di un difensore munito di procura generale alle liti. La questione è basata sul presupposto, erroneo, che la rappresentanza processuale, quale prevista nel sistema di diritto processuale amministrativo (nella specie per i giudizi avanti ai Tribunali amministrativi regionali), si concreti in un ostacolo alla difesa giudiziale degli interessi legittimi e dei diritti soggettivi, ostacolo non sussistente nel processo civile (in particolare nei gradi di merito). Premesso che il processo amministrativo assicura, quanto alla rappresentanza processuale, una serie di alternative più ampie rispetto al processo civile, in quanto non vi è una previsione generale di necessità di conferimento di rappresentanza al difensore e che non sussiste la necessità di differenziare, in ordine al conferimento della procura, la disciplina dei procedimenti di primo grado rispetto a quelli di grado superiore, come avviene nell'ambito del processo civile, non esiste un principio di necessaria uniformità di regole processuali tra i diversi tipi di processo, essendo il legislatore libero di regolare in modo non rigorosamente uniforme i modi della tutela giurisdizionale a condizione che non siano vulnerati i principi fondamentali di garanzia ed effettività della tutela medesima. - Cfr. sent. nn. 251/1989, 38/1988 e 49/1979.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 19 Istituzione dei tribunali amministrativi regionali

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1034~art19 · fonte su Normattiva