Art. 40 — COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104
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Fino a quando non si procedera' alla revisione dello attuale sistema di giustizia amministrativa nella regione siciliana, la competenza del tribunale amministrativo regionale istituito nella regione siciliana e' limitata alle materie indicate nell'articolo 2, lettera a), e nell'articolo 6 della presente legge. L'appello contro le sentenze di tale tribunale e' portato al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana. Nulla e' innovato nelle disposizioni che attualmente disciplinano detto Consiglio. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte costituzionale
1La Corte costituzionale con sentenza del 5 - 12 marzo 1975, N. 61 (in G.U. 1a s.s. 20/03/1975, n. 77) ha dichiarato "l'llegittimita' costituzionale dell'art. 40 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), nella parte in cui limita la competenza del tribunale amministrativo regionale istituito nella Regione siciliana alle materie indicate nell'art. 2, lett. a, e nell'art. 6 della legge medesima".
Testo in vigore dal 21 marzo 1975 al 16 settembre 2010
