Istituzione dei tribunali amministrativi regionali

Art. 40 — COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 dicembre 1971 al 21 marzo 1975. Leggi il testo vigente →

Fino a quando non si procedera' alla revisione dello attuale sistema di giustizia amministrativa nella regione siciliana, la competenza del tribunale amministrativo regionale istituito nella regione siciliana e' limitata alle materie indicate nell'articolo 2, lettera a), e nell'articolo 6 della presente legge. L'appello contro le sentenze di tale tribunale e' portato al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana. Nulla e' innovato nelle disposizioni che attualmente disciplinano detto Consiglio.

Testo in vigore dal 13 dicembre 1971 al 21 marzo 1975

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 61/1975

    Ha colpito questo articolo
    12 marzo 1975

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 40 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (sui T.A.R.), nella parte in cui limita la competenza del tribunale amministrativo istituito nella Regione Sicilia alle materie indicate nell'art. 2, lett. a e nell'art. 6 della legge medesima. La competenza del T.A.R. in Sicilia viene, di conseguenza, a coincidere con la competenza generalizzata propria degli altri T.A.R.; mentre il C.G.A. della Sicilia si trasforma in giudice di appello negli stessi limiti in cui tale trasformazione subisce il Consiglio di Stato.

    Art. 40 Istituzione dei tribunali amministrativi regionali

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 18/1979

    Questione infondata
    10 maggio 1979

    Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 61/1975.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 125 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 115/1972

    Questione infondata
    27 giugno 1972

    Gli artt. 6 e 40 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (istituzione dei "tribunali amministrativi regionali"), impugnati, con ricorso 12 gennaio 1972 del Presidente della Giunta regionale della Sicilia, nella parte in cui attribuiscono al Tribunale amministrativo regionale e, in secondo grado, al Consiglio di giustizia amministrativa, la competenza a decidere, in via giurisdizionale, sui ricorsi relativi alle operazioni per le elezioni regionali, non sono in contrasto con l'art. 3 dello Statuto siciliano e con l'art. 66 della Costituzione. Con le norme in questione lo Stato ha esercitato una competenza propria senza recar lesione alla sfera di attribuzioni spettanti alla Regione siciliana.

    Art. 66 cost. · Art. 6 Istituzione dei tribunali amministrativi regionali · Art. 40 Istituzione dei tribunali amministrativi regionali · Art. 3 Istituzione dei tribunali amministrativi regionali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1034~art40 · fonte su Normattiva