Art. 40 — COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104
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Fino a quando non si procedera' alla revisione dello attuale sistema di giustizia amministrativa nella regione siciliana, la competenza del tribunale amministrativo regionale istituito nella regione siciliana e' limitata alle materie indicate nell'articolo 2, lettera a), e nell'articolo 6 della presente legge. L'appello contro le sentenze di tale tribunale e' portato al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana. Nulla e' innovato nelle disposizioni che attualmente disciplinano detto Consiglio.
Testo in vigore dal 13 dicembre 1971 al 21 marzo 1975
