Istituzione del giudice di pace

Art. 9 — Decadenza, dispensa, sanzioni disciplinari

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Il giudice di pace decade dall'ufficio quando viene meno taluno dei requisiti necessari per essere ammesso alle funzioni di giudice di pace, per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilita'. Il giudice di pace e' dispensato, su sua domanda o d'ufficio, per infermita' che impedisce in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi. Nei confronti del giudice di pace possono essere disposti l'ammonimento, la censura, o, nei casi piu' gravi, la revoca se non e' in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico ovvero in caso di comportamento negligente o scorretto. Nei casi indicati dal comma 1, con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie, e in quelli indicati dai commi 2 e 3, il presidente della corte d'appello propone al consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, nonche' da un rappresentante dei giudici di pace del distretto, la dichiarazione di decadenza, la dispensa, l'ammonimento, la censura o la revoca. Il consiglio giudiziario, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinche' provveda sulla dichiarazione di decadenza, sulla dispensa, sull'ammonimento, sulla censura o sulla revoca. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono adottati con decreto del Ministro della giustizia.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1999 al 15 agosto 2017

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 22/2000

    Parametro
    27 gennaio 2000

    È inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice di pace di Scandiano, quale coordinatore dell'ufficio, nei confronti del Parlamento, nelle persone dei Presidenti 'pro-temporè della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per violazione degli artt. 24, 101, 102 e 105 Cost., in relazione all'art. 9, comma 3, della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace) - nella parte in cui prevede che <<i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 [decadenza e dispensa dal servizio dei giudici di pace] sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura>> -, per carenza del requisito soggettivo. Infatti, posto che in ordine a tal requisito la Corte ha più volte affermato che la legittimazione dei singoli organi giurisdizionali ad essere parte nei conflitti di attribuzione sussiste limitatamente all'esercizio dell'attività giurisdizionale assistita da garanzia costituzionale; nella fattispecie, il ricorrente è manifestamente privo della legittimazione attiva perché agisce quale <<coordinatore>> dell'ufficio, secondo quanto disposto dall'art. 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e non nell'esercizio di funzioni giurisdizionali. - Cfr. O. nn. 244/1999 e 340/1999.

    Art. 24 cost. · Art. 101 cost. · Art. 102 cost. · Art. 105 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1991-11-21;374~art9 · fonte su Normattiva