Istituzione del giudice di pace

Art. 9 — Decadenza, dispensa, sanzioni disciplinari

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I magistrati onorari che esercitano le funzioni di giudice di pace decadono dall'ufficio quando viene meno taluno dei requisiti necessari per essere ammessi alle funzioni giudiziarie o per dimissioni volontarie o quando sopravviene una causa di incompatibilita'. I magistrati onorari che esercitano le funzioni di giudice di pace sono dispensati dall'ufficio per infermita' che impedisca in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per ogni impedimento che si protragga per oltre sei mesi. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

Testo in vigore dal 27 novembre 1991 al 30 dicembre 1999

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 22/2000

    Parametro
    27 gennaio 2000

    È inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice di pace di Scandiano, quale coordinatore dell'ufficio, nei confronti del Parlamento, nelle persone dei Presidenti 'pro-temporè della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per violazione degli artt. 24, 101, 102 e 105 Cost., in relazione all'art. 9, comma 3, della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace) - nella parte in cui prevede che <<i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 [decadenza e dispensa dal servizio dei giudici di pace] sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura>> -, per carenza del requisito soggettivo. Infatti, posto che in ordine a tal requisito la Corte ha più volte affermato che la legittimazione dei singoli organi giurisdizionali ad essere parte nei conflitti di attribuzione sussiste limitatamente all'esercizio dell'attività giurisdizionale assistita da garanzia costituzionale; nella fattispecie, il ricorrente è manifestamente privo della legittimazione attiva perché agisce quale <<coordinatore>> dell'ufficio, secondo quanto disposto dall'art. 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e non nell'esercizio di funzioni giurisdizionali. - Cfr. O. nn. 244/1999 e 340/1999.

    Art. 24 cost. · Art. 101 cost. · Art. 102 cost. · Art. 105 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-11-21;374~art9 · fonte su Normattiva