Art. 9 — Decadenza, dispensa, sanzioni disciplinari
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I magistrati onorari che esercitano le funzioni di giudice di pace decadono dall'ufficio quando viene meno taluno dei requisiti necessari per essere ammessi alle funzioni giudiziarie o per dimissioni volontarie o quando sopravviene una causa di incompatibilita'. I magistrati onorari che esercitano le funzioni di giudice di pace sono dispensati dall'ufficio per infermita' che impedisca in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per ogni impedimento che si protragga per oltre sei mesi. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.
Testo in vigore dal 27 novembre 1991 al 30 dicembre 1999
