Istituzione del servizio sanitario nazionale

Art. 80 — Regioni a statuto speciale

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Restano salve le competenze statutarie delle regioni a statuto speciale nelle materie disciplinate dalla presente legge. Restano ferme altresi' le competenze spettanti alle province autonome di Trento e di Bolzano secondo le forme e condizioni particolari di autonomia definite dal decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione, nel rispetto, per quanto attiene alla provincia autonoma di Bolzano, anche delle norme relative alla ripartizione proporzionale fra i gruppi linguistici e alla parificazione delle lingue italiana e tedesca. Per il finanziamento relativo alle materie di cui alla presente legge nelle due province si applica quanto disposto dall'articolo 78 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relativi parametri. Al trasferimento delle funzioni, degli uffici, del personale e dei beni alle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, nonche' alle province autonome di Trento e di Bolzano, si provvedera' con le procedure previste dai rispettivi statuti. Appositi accordi o convenzioni regolano i rapporti tra la Regione Valle d'Aosta e l'Ordine Mauriziano per quanto riguarda la utilizzazione dello Stabilimento di ricovero e cura di Aosta.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1978 al 12 maggio 1982

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 37/1991

    Parametro
    31 gennaio 1991

    1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma secondo, della legge 5 giugno 1990, n. 135 (Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS), nella parte in cui non prevede che le Regioni e le Province autonome interessate siano preventivamente sentite in ordine all'adozione degli atti sostitutivi ivi previsti; 2) dichiara l'illegittimità…

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 2 Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS · Art. 3 Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS

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  • Ordinanza n. 224/1988

    Parametro
    25 febbraio 1988

    Dichiara estinto il processo per rinuncia. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

    Art. 76 cost. · Art. 21 Istituzione del servizio sanitario nazionale · Art. 43 Istituzione del servizio sanitario nazionale · Art. 80 Istituzione del servizio sanitario nazionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art80 · fonte del testo