Art. 2 — Finalità
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 maggio 1985 al 26 marzo 1991. Leggi il testo vigente →
L'ente "Ferrovie dello Stato" provvede con criteri di economicita' e di efficienza e nel rispetto dei principi della normativa comunitaria:
- a)all'esercizio delle linee della rete ferroviaria gia' gestite dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nonche' all'esercizio delle linee che saranno affidate alla gestione statale;
- b)all'esercizio del servizio traghetto fra terminali ferroviari;
- c)al potenziamento ed all'ammodernamento degli impianti, delle linee e dei mezzi ed alla costruzione di nuove linee ferroviarie di cui debba assumere l'esercizio;
- d)alle attivita' di ricerca scientifica e tecnologica nelle materie di cui alle lettere precedenti, in coordinazione con gli enti ed i soggetti preposti alla ricerca statale;
- e)alla promozione di attivita' strumentali all'acquisizione e all'incremento del traffico ferroviario;
- f)all'integrazione del sistema ferroviario con gli altri sistemi di trasporto mediante l'adozione delle tecniche intermodali;
- g)all'esercizio dei servizi sostitutivi o integrativi, sia ferroviari sia di traghetto, nonche' degli altri servizi gia' svolti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in base a disposizioni di legge;
- h)a partecipare, anche in posizione minoritaria, a societa' o enti operanti in Italia o all'estero, aventi per fini l'acquisizione e l'incremento dei trasporti per ferrovia, la ricerca applicata nel campo ferroviario, l'esercizio di attivita' complementari, accessorie o, comunque, connesse con quelle ferroviarie, lo svolgimento di attivita' coordinate in materia di trasporti;
- i)ad affidare a societa' o enti, cui partecipi ai sensi della precedente lettera h), ovvero ad altre imprese, l'esercizio dei servizi sostitutivi o integrativi, di cui alla lettera g), nonche' la gestione di particolari settori di attivita' che non ritenga conveniente, per ragioni organizzative, funzionali od economiche, gestire direttamente;
- l)a partecipare, anche in posizione minoritaria, a societa' o enti con sede legale all'estero, operanti anche in altri Paesi, aventi per finalita' la fornitura a terzi di materiale connesso all'attivita' di trasporto ferroviario, la consulenza e l'assistenza tecnica, lo studio, la progettazione, la costruzione e la gestione temporanea nella fase di avviamento delle linee o infrastrutture ferroviarie in territorio estero;
- m)a reperire mezzi finanziari, per le necessita' dell'impresa, mediante la contrazione di mutui o l'assunzione di obbligazioni sul mercato nazionale o estero, previa autorizzazione del Ministro dei trasporti, di concerto con quello del tesoro e con garanzia dello Stato secondo le disposizioni vigenti.
Testo in vigore dal 30 maggio 1985 al 26 marzo 1991
