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L'ente "Ferrovie dello Stato" provvede con criteri di economicita' e di efficienza e nel rispetto dei principi della normativa comunitaria:

  • a)all'esercizio delle linee della rete ferroviaria gia' gestite dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nonche' all'esercizio delle linee che saranno affidate alla gestione statale;
  • b)all'esercizio del servizio traghetto fra terminali ferroviari;
  • c)al potenziamento ed all'ammodernamento degli impianti, delle linee e dei mezzi ed alla costruzione di nuove linee ferroviarie di cui debba assumere l'esercizio;
  • d)alle attivita' di ricerca scientifica e tecnologica nelle materie di cui alle lettere precedenti, in coordinazione con gli enti ed i soggetti preposti alla ricerca statale;
  • e)alla promozione di attivita' strumentali all'acquisizione e all'incremento del traffico ferroviario;
  • f)all'integrazione del sistema ferroviario con gli altri sistemi di trasporto mediante l'adozione delle tecniche intermodali;
  • g)all'esercizio dei servizi sostitutivi o integrativi, sia ferroviari sia di traghetto, nonche' degli altri servizi gia' svolti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in base a disposizioni di legge;
  • h)a partecipare, anche in posizione minoritaria, a societa' o enti operanti in Italia o all'estero, aventi per fini l'acquisizione e l'incremento dei trasporti per ferrovia, la ricerca applicata nel campo ferroviario, l'esercizio di attivita' complementari, accessorie o, comunque, connesse con quelle ferroviarie, lo svolgimento di attivita' coordinate in materia di trasporti;
  • i)ad affidare a societa' o enti, cui partecipi ai sensi della precedente lettera h), ovvero ad altre imprese, l'esercizio dei servizi sostitutivi o integrativi, di cui alla lettera g), nonche' la gestione di particolari settori di attivita' che non ritenga conveniente, per ragioni organizzative, funzionali od economiche, gestire direttamente;
  • l)a partecipare, anche in posizione minoritaria, a societa' o enti con sede legale all'estero, operanti anche in altri Paesi, aventi per finalita' la fornitura a terzi di materiale connesso all'attivita' di trasporto ferroviario, la consulenza e l'assistenza tecnica, lo studio, la progettazione, la costruzione e la gestione temporanea nella fase di avviamento delle linee o infrastrutture ferroviarie in territorio estero;
  • m)a reperire mezzi finanziari, per le necessita' dell'impresa, mediante la contrazione di mutui o l'assunzione di obbligazioni sul mercato nazionale o estero, previa autorizzazione del Ministro dei trasporti, di concerto con quello del tesoro e con garanzia dello Stato secondo le disposizioni vigenti.

Testo in vigore dal 30 maggio 1985 al 26 marzo 1991

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 768/1988

    Illegittimità dichiarata
    7 luglio 1988

    FERROVIE TRAMVIE E FILOVIE - FERROVIE DELLO STATO. La legge istitutiva dell'Ente Ferrovie dello Stato è destinata ad organizzare i servizi già gestiti dalla Azienda statale ferroviaria comunque insistenti sul territorio nazionale, con una disciplina uniforme per strutturazione e funzionamento, che nulla aggiunge alla preesistente situazione dei servizi ferroviari; nel descritto quadro gestorio va realizzata la coeva esigenza di uniformità in ordine alla formazione e qualificazione del personale; le previste intese con le province interessate abbracciano un campo più vasto di quello segnato dal solo art.81 d.P.R. n.616 del 1977, in quanto dirette alla composizione di interessi di rilievo costituzionale. (Non fondatezza, in riferimento agli artt.3; 8, nn.5, 18, 29; 14; 16; 68; 107, d.P.R. 31 agosto 1972 n.670, della questione di legittimità costituzionale degli artt.1, 2, 14, 15, 18, 22, 25 l.17 maggio 1985 n.210, nella parte in cui, nell'istituire il nuovo Ente della ferrovie dello Stato e nel dettare la disciplina della relativa gestione e organizzazione, non fanno salva la competenza legislativa esclusiva della Provincia di Bolzano per ciò che riguarda la gestione dei trasporti di interesse provinciale e l'acquisizione dei relativi beni, l'addestramento e la formazione professionale del personale, gli accordi per le linee insistenti sul territorio della provincia).

    Art. 20 Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato" · Art. 21 Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato" · Art. 1 Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato" · Art. 2 Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato"

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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