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1. I due Governi costituiscono una Commissione mista incaricata di regolare le questioni sollevate dall'applicazione degli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 9, 12, 13 e 18. 2. La detta Commissione potra' egualmente dare il suo parere ai due Governi a richiesta dell'uno o dell'altro di essi su tutte le questioni relative all'applicazione della presente Convenzione.
Testo in vigore dal 14 agosto 1973 al 30 marzo 2025
