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1. L'Agenzia non e' abilitata a reclutare direttamente il personale se le Parti contraenti non sono in grado di mettere a sua disposizione personale qualificato. 2. Durante tutto il tempo del suo impiego da parte dell'Agenzia, il personale fornito dalle amministrazioni nazionali e' soggetto allo statuto che governa il personale dell'Agenzia, senza pregiudizio del mantenimento dei vantaggi di carriera garantiti dai regolamenti nazionali al personale del corpo amministrativo di cui esso fa parte allorche' viene messo a disposizione di un organismo pubblico nazionale. 3. Il personale fornito da una amministrazione nazionale puo' sempre essere rimesso a disposizione della stessa, senza che questa misura rivesta carattere disciplinare.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1996 al 5 gennaio 1996
