Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Fallimento e procedure concorsuali - Dichiarazione di fallimento di società cancellata dal registro delle imprese - Limite temporale di un anno dalla cancellazione - Possibilità di superamento, in caso di procedura di concordato preventivo instaurata prima della scadenza del termine e conclusa successivamente con esito negativo - Omessa previsione - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza e del diritto di azione dei creditori istanti - Difetto di motivazione sul presupposto logico-giuridico della non manifesta infondatezza - Inammissibilità della questione.
È dichiarata inammissibile - per difetto di motivazione sul presupposto logico-giuridico della sua non manifesta infondatezza - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del r.d. n. 267 del 1942 (come sostituito dall'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 5 del 2006), censurato - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - dal Tribunale di Verona, sez. fall., nella parte in cui non consente la dichiarazione di fallimento anche oltre il termine di un anno dalla cancellazione del registro delle imprese, qualora il rispetto di tale termine sia impedito dalla proposizione di una domanda di concordato preventivo e il conseguente procedimento si sia concluso dopo la scadenza del termine annuale con esito negativo (dichiarazione di inammissibilità, revoca dell'ammissione, mancata approvazione, negata omologazione del concordato, di cui agli artt. 162, 173, 179 e 180 della legge fallimentare). La legittimazione dell'impresa cancellata ad attivare, nel periodo annuale decorrente dalla cancellazione, una procedura di concordato che andrebbe ad affiancarsi ad eventuali contrapposte istanze di fallimento, è controversa in dottrina (che inclina a negarla) ed è stata da ultimo esclusa dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. sesta civ., ord. n. 21286/2015), sicché - nulla avendo il rimettente argomentato su tale decisivo aspetto problematico ed avendo addirittura omesso di prenderlo in esame - risulta immotivata la premessa della questione prospettata. ( Precedente citato: sentenza n. 319 del 2000, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'originario testo dell'art. 10 della legge fallimentare, nella parte in cui non prevedeva che il termine di un anno dalla cessazione dell'esercizio dell'impresa collettiva per la dichiarazione di fallimento della società decorresse dalla cancellazione della società stessa dal registro delle imprese ).
sentenza 9/2017massima n. 39308 Riguarda ancheart. 9 d.lgs. 5/2006
Fallimento - Impresa individuale - Dichiarazione di fallimento - Termine - Decorrenza dalla cessazione di fatto dell’attività, anziché dalla pubblicazione della cessazione dell’attività nel registro delle imprese - Asserita disparità di trattamento rispetto alla impresa collettiva - Possibilità di un’interpretazione compatibile con la costituzione - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, «nella parte in cui non prevede che per l'imprenditore individuale il termine di un anno per la dichiarazione di fallimento decorre dalla pubblicazione della cessazione dell'attività nel registro delle imprese». Infatti identica questione è stata già reputata manifestamente infondata - con ordinanza n. 361 del 2001 - e deve essere ulteriormente ribadito che l'interpretazione sulla cui base il rimettente solleva la questione di costituzionalità -erroneamente qualificata in termini di diritto vivente - non è sicuramente l'unica compatibile con il testo della norma denunciata.
Fallimento - Società e soci illimitatamente responsabili - Assoggettamento a fallimento, anche dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, della società e del socio unico non receduto - Lamentata violazione del diritto di difesa e disparita' di trattamento dell'impresa sociale, rispetto all'imprenditore individuale esposto al fallimento entro il termine annuale, e rispetto anche al socio illimitatamente responsabile receduto - Intervenuta dichiarazione di illegittimità della norma denunziata - Manifesta inammissibilita' della questione.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 10 e 147 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui assoggetta a fallimento la società e il socio unico non receduto, anche dopo che la cancellazione della società dal registro delle imprese, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, per la lamentata violazione del diritto di difesa e disparità di trattamento dell'impresa sociale rispetto all'imprenditore individuale, esposto al fallimento entro il termine annuale, atteso che l'articolo 10 della legge fallimentare è già stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 319 del 2000. A.G.
sentenza 11/2001massima n. 26011 Riguarda ancheart. 147 Legge fallimentare
Fallimento - Fallimento dell’imprenditore individuale - Termine annuale per la relativa dichiarazione - Decorrenza dalla cessazione di fatto dell’impresa e non dalle risultanze dei registri pubblici (e del registro delle imprese) - Asserita disparità di trattamento rispetto all’imprenditore societario e al socio illimitatamente responsabile e tra i creditori di imprenditori individuali e imprenditori collettivi, nonché lamentata violazione del principio di ragionevolezza, della tutela giurisdizionale e del buon funzionamento della giustizia - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 10 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sollevata, con riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, nell’interpretazione secondo la quale il termine di un anno ivi previsto per l’assoggettabilità a fallimento dell’imprenditore decorre in ogni caso dalla cessazione di fatto dell’impresa, dovendosi attribuire alle risultanze dei registri pubblici un valore soltanto indiziario dell’effettiva interruzione dell’attività. Infatti, l’interpretazione che il rimettente ritiene lesiva di principi costituzionali è erroneamente qualificata in termini di diritto vivente e non è sicuramente l’unica compatibile con il tenore della norma. M.F.
Fallimento - Società di persone - Termine annuale per la dichiarazione di fallimento - Decorrenza dalla cancellazione della società dal registro delle imprese - Omessa previsione - Irragionevolezza della disciplina denunciata - Illegittimita' costituzionale 'in parte qua'.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 10 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui non prevede che il termine annuale, dalla cessazione dell'esercizio della impresa collettiva per la dichiarazione di fallimento della societa', decorra dalla cancellazione della societa' stessa dal registro delle imprese. La norma, infatti - cosi' come interpretata, in termini di diritto vivente, nel senso che l'anno decorra dal compimento della fase liquidatoria, coincidente con la liquidazione effettiva dei rapporti facenti capo alla societa' - risulta sostanzialmente inapplicabile, poiche' detto termine inizia a decorrere dal momento in cui, essendo stato definito ogni rapporto passivo relativo alla societa' stessa, non puo' nemmeno ipotizzarsi l'esistenza dello stato di insolvenza, presupposto della dichiarazione di fallimento. E cio' in violazione del principio di ragionevolezza, il quale postula che la norma con la quale viene fissato un termine, non sia congegnata in modo tale da vanificare completamente la 'ratio' che presiede alla fissazione di quel termine, rendendolo cosi' del tutto inutile. - v. la sentenza n. 66/1999. A.M.M.
FALLIMENTO - SOCIETA' COMMERCIALI INSOLVENTI - POSSIBILITA' DI RICONOSCERE CESSATO L'ESERCIZIO DELL'IMPRESA AGLI EFFETTI DELLA DECORRENZA DEL TERMINE DI UN ANNO ENTRO IL QUALE SONO ASSOGGETTABILI A FALLIMENTO - CONDIZIONI - INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE COSTITUENTE DIRITTO VIVENTE - NECESSITA', ANCHE IN CASO DI SCIOGLIMENTO E CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE, DELLA EFFETTIVA LIQUIDAZIONE DEI RAPPORTI PASSIVI - LAMENTATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO PER LA PIU' AMPIA TUTELA OFFERTA AI CREDITORI SOCIALI RISPETTO AI CREDITORI DI IMPRENDITORI INDIVIDUALI - RILEVATA INCIDENZA, ALTRESI', SULL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nei confronti dell'art. 10 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), in forza del quale, secondo la prevalente interpretazione giurisprudenziale - da ritenersi ormai diritto vivente - per le societa' - diversamente dagli imprenditori individuali - perche' la cessazione dell'esercizio dell'impresa - dalla quale decorre il termine di un anno entro il quale puo' essere dichiarato il fallimento - possa considerarsi avvenuta, non sono sufficienti ne' la chiusura dell'attivita' ne' lo scioglimento, ma e' altresi' necessaria la effettiva liquidazione di ogni rapporto passivo. La disparita' di trattamento del ceto creditorio, lamentata in considerazione delle piu' ampie garanzie offerte dalla norma, come sopra intesa, ai creditori sociali rispetto a quelle stabilite per i creditori dell'imprenditore individuale, non e' infatti, di per se', in contrasto con il principio di eguaglianza, in quanto la maggior tutela accordata agli uni non comporta pregiudizio per gli altri; ne' puo' fondatamente assumersi una lesione delle facolta' defensionali, venendo al piu' in rilievo soltanto difficolta' di mero fatto, quando la societa' si sia sciolta da tempo. red.: S. Pomodoro
FALLIMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 10 - IMPRENDITORE CHE HA CESSATO DALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA - TERMINE PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'IMPRENDITORE ESERCENTE L'IMPRESA COMMERCIALE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale -in riferimento all'art. 3 della Costituzione- dell'art. 10 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) giacche' la norma denunziata -secondo cui "l'imprenditore puo' essere dichiarato fallito entro un anno dalla cessazione dell'impresa"- lungi dall'introdurre la dedotta ingiustificata parificazione di trattamento tra imprenditore esercente ed imprenditore cessato dall'attivita' commerciale -si limita a conservare, in riferimento al patrimonio del soggetto (e per la durata predeterminata di un anno dalla cessazione dell'impresa) la qualita' oggettiva di patrimonio di impresa. E cio' a tutela, oltreche' della massa dei creditori, degli stessi interessi pubblicistici che l'istituto del fallimento e' deputato a tutelare e che resterebbero invece elusi ove il debitore potesse, con il solo fatto della cessazione dell'impresa, automaticamente evitare la procedura concorsuale.