Art. 10 fallimentoFallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa

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L'imprenditore che, per qualunque causa, ha cessato l'esercizio dell'impresa, puo' essere dichiarato fallito entro un anno dalla cessazione dell'impresa, se l'insolvenza si e' manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.

Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 27 luglio 2000 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art10 · fonte su Normattiva