Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Reati e pene - Fallimento - Delitto di bancarotta fraudolenta - Contestazione al medesimo soggetto di distinti fatti di distrazione in procedimenti penali separati e non riunibili - Inapplicabilità della disciplina della continuazione o del giudizio di valenza tra aggravanti ed eventuali attenuanti - Lamentata irragionevolezza, nonché violazione del principio della finalità rieducativa della pena e di proporzionalità rispetto alla gravità del fatto commesso - Prospettazione di due distinte soluzioni in rapporto di alternatività - Manifesta inammissibilità della questione.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 216, primo comma, numero 1), e 219, secondo comma, numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non consente al giudice della cognizione - nel caso di contestazione al medesimo soggetto di diversi fatti di bancarotta per distrazione in procedimenti separati e non riunibili - di applicare la disciplina del reato continuato, di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen., «ovvero» quella del giudizio di valenza tra l'aggravante prevista dal citato art. 219, secondo comma, numero 1), della legge fallimentare ed eventuali attenuanti. Infatti il giudice 'a quo' prospetta due distinte soluzioni in rapporto di alternatività irrisolta. - Sulla inammissibilità di questioni prospettate in modo ancipite, v. citate ordinanze n. 366/2002, n. 227/2001 e n. 322/2001.
Riguarda ancheart. 219 Legge fallimentare
PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - DISCIPLINA - RINVIO ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE PER LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (E SPECIFICAMENTE A QUELLE SULLA BANCAROTTA) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La finalita` di attuare la responsabilita` patrimoniale dell'impresa mediante soddisfazione dei creditori accomuna la procedura di liquidazione coatta amministrativa a quella di amministrazione straordinaria, senza che costituisca essenziale motivo di diversita` di quest'ultima l'eventuale continuazione dell'esercizio dell'impresa. Non e`, pertanto, in contrasto con il principio di ragionevolezza la prevista estensione all'amministrazione straordinaria delle disposizioni relative alla liquidazione coatta, e segnatamente di quelle disciplinanti i delitti di bancarotta. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1, comma quinto, d.l. 30 gennaio 1979 n. 26, conv. con modif. in L. 3 aprile 1979 n. 95, in relazione agli artt. 203, comma primo, seconda parte, 216, 217, 218, 219, 223, 224 e 225, r.d. 16 marzo 1942 n. 267).
Riguarda ancheart. 225 Legge fallimentareart. 223 Legge fallimentareart. 203 Legge fallimentareart. 219 Legge fallimentareart. 1 d.l. 26/1979art. 224 Legge fallimentaree altri 2
PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CAPACITA' GIURIDICA E DI AGIRE DEL FALLITO - LIMITAZIONI - CONSEGUENZA DELLA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO - IMPUGNAZIONE DELLE NORME RELATIVE ALLE LIMITAZIONI IN UN GIUDIZIO AVENTE AD OGGETTO LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - ASSOLUTO DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Le limitazioni della capacita' giuridica e della capacita' di agire del fallito sono effetti contestuali ed inscindibili della sentenza dichiarativa di fallimento, ma non costituiscono una pregiudiziale necessaria, con carattere di strumentalita', rispetto all'assoggettabilita' alla procedura concorsuale. Non incidendo sulla decisione sono pertanto inammissibili per assoluto difetto di rilevanza le questioni di legittimita' costituzionale (a tali limitazioni attinenti) degli artt. 348, 350 n. 5, 2221 e 2382 cod. civ.; 1 (nella parte relativa alla procedura di fallimento), 5, 16, 18, 48, 49, 50, 186, 193, 215, 216, 217 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267; 23 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12; 9 della legge 10 aprile 1951, n. 287; 3 della legge 11 gennaio 1951, n. 56; 2, n. 2, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058; 11, lett. b, della legge 22 maggio 1913, n. 468; 17, n. 2, della legge 27 novembre 1933, n. 1578; 6 e 13 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293; 21, n. 3, della legge 10 febbraio 1962, n. 57, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 15, 16, 21, 24, 27 e 48 Cost., in giudizio concernente come obbiettivo immediato l'assoggettamento o meno dell'insolvente alla procedura concorsuale.
Riguarda ancheart. 48 Legge fallimentareart. 13 legge 1293/1957r.d. 262/1942legge 1578/1933art. 6 legge 1293/1957art. 186 Legge fallimentaree altri 18
COMPETENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO SULLE LEGGI DI DELEGAZIONE E SULLE LEGGI DELEGATE ANTERIORI ALLA COSTITUZIONE - LIMITI.
Il sindacato di legittimita' della Corte costituzionale sulle leggi di delegazione e sui decreti delegati anteriori alla Costituzione deve essere rivolto all'accertamento dell'esistenza della delega legislativa e della limitazione, posta al Governo ed insita nella delega, di mantenersi entro i confini della medesima. I limiti che sia il legislatore delegante che quello delegato devono osservare nell'esercizio dei rispettivi poteri discendono da principi generalmente validi in tutti gli ordinamenti in cui vige la divisione dei poteri. Non puo' percio' essere motivo di illegittimita' di una legge di delegazione anteriore alla Costituzione la inosservanza delle norme di cui all'art. 76 della Costituzione e segnatamente di quelle che impongono la determinazione di principi e criteri direttivi e la fissazione di termini di tempo. Cfr.: 37/57 C; 53/61.
Riguarda ancheart. 116 r.d. 1736/1933art. 218 Legge fallimentareart. 217 Legge fallimentare