Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 45 — Oggetto del monopolio

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 agosto 1942 al 15 aprile 1959. Leggi il testo vigente →

[1]La fabbricazione, la preparazione, l'introduzione e la vendita dei tabacchi e dei prodotti derivati del tabacco sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio del Regno, fatta eccezione per la provincia di Zara e per i comuni di Livigno e di Campione d'Italia.

[2]La produzione, la fabbricazione, la preparazione, la importazione e la vendita dei succedanei del tabacco sono vietate.

[3]La coltivazione dei tabacchi puo' essere consentita ai privati nei casi preveduti da questa legge.

Testo in vigore dal 25 agosto 1942 al 15 aprile 1959

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Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 166/1980

    Questione infondata
    15 dicembre 1980

    dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 45 e seguenti della legge 17 luglio 1942, n. 907, e dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, sollevate dal tribunale di Ascoli Piceno con le ordinanze in epigrafe, in riferimento rispettivamente agli artt. 41 e 43 della Costituzione, 2 del codice penale e 3 della Costituzione. Così…

    Art. 41 cost. · Art. 43 cost. · Art. 2 c.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 231/1976

    Questione infondata
    24 novembre 1976

    dichiara la manifesta infondatezza: a) della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), in relazione all'art. 2 del codice penale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione con le ordinanze indicate in epigrafe dei tribunali di Ferrara, di Como e di L…

    Art. 2 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 538 c.p.p. · Art. 41 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 232/1976

    Altra decisione
    24 novembre 1976

    ordina che gli atti relativi alle ordinanze indicate in epigrafe Vengano restituiti ai tribunali di Larino, di Roma, di Como, di Benevento, di Crotone e di Lanciano, alla Corte d'appello di Venezia e alla Corte suprema di cassazione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1976. F.to: PAOLO ROSSI -…

    Art. 110 c.p. · Art. 32 cost. · Art. 41 cost. · Art. 43 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art45 · fonte del testo