Art. 45 — Oggetto del monopolio
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[1]La fabbricazione, la preparazione, l'introduzione e la vendita dei tabacchi e dei prodotti derivati del tabacco sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio del Regno, fatta eccezione per la provincia di Zara e per i comuni di Livigno e di Campione d'Italia.
[2]La produzione, la fabbricazione, la preparazione, la importazione e la vendita dei succedanei del tabacco sono vietate.
[3]La coltivazione dei tabacchi puo' essere consentita ai privati nei casi preveduti da questa legge.
Testo in vigore dal 25 agosto 1942 al 15 aprile 1959
