Art. 45 — Oggetto del monopolio
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[1]La fabbricazione, la preparazione, l'introduzione e la vendita dei tabacchi e dei prodotti derivati del tabacco sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio del Regno, fatta eccezione per la provincia di Zara e per i comuni di Livigno e di Campione d'Italia.10
[2]La produzione, la fabbricazione, la preparazione, la importazione e la vendita dei succedanei del tabacco sono vietate.
[3]La coltivazione dei tabacchi puo' essere consentita ai privati nei casi preveduti da questa legge.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 aprile 1959, n. 137
10La L. 11 aprile 1959, n. 137 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "In deroga alle disposizioni del primo comma dell'art. 45 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e' ammessa l'introduzione dei tabacchi lavorati nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, previo nulla osta dell'Amministrazione dei monopoli per i quantitativi eccedenti i chilogrammi 4".
Testo in vigore dal 15 aprile 1959 al 22 luglio 1965
