Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 45 — Oggetto del monopolio

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 aprile 1959 al 22 luglio 1965. Leggi il testo vigente →

[1]La fabbricazione, la preparazione, l'introduzione e la vendita dei tabacchi e dei prodotti derivati del tabacco sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio del Regno, fatta eccezione per la provincia di Zara e per i comuni di Livigno e di Campione d'Italia.10

[2]La produzione, la fabbricazione, la preparazione, la importazione e la vendita dei succedanei del tabacco sono vietate.

[3]La coltivazione dei tabacchi puo' essere consentita ai privati nei casi preveduti da questa legge.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 aprile 1959, n. 137

10

La L. 11 aprile 1959, n. 137 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "In deroga alle disposizioni del primo comma dell'art. 45 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e' ammessa l'introduzione dei tabacchi lavorati nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, previo nulla osta dell'Amministrazione dei monopoli per i quantitativi eccedenti i chilogrammi 4".

Testo in vigore dal 15 aprile 1959 al 22 luglio 1965

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 166/1980

    Questione infondata
    15 dicembre 1980

    dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 45 e seguenti della legge 17 luglio 1942, n. 907, e dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, sollevate dal tribunale di Ascoli Piceno con le ordinanze in epigrafe, in riferimento rispettivamente agli artt. 41 e 43 della Costituzione, 2 del codice penale e 3 della Costituzione. Così…

    Art. 41 cost. · Art. 43 cost. · Art. 2 c.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 231/1976

    Questione infondata
    24 novembre 1976

    dichiara la manifesta infondatezza: a) della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), in relazione all'art. 2 del codice penale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione con le ordinanze indicate in epigrafe dei tribunali di Ferrara, di Como e di L…

    Art. 2 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 538 c.p.p. · Art. 41 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 232/1976

    Altra decisione
    24 novembre 1976

    ordina che gli atti relativi alle ordinanze indicate in epigrafe Vengano restituiti ai tribunali di Larino, di Roma, di Como, di Benevento, di Crotone e di Lanciano, alla Corte d'appello di Venezia e alla Corte suprema di cassazione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1976. F.to: PAOLO ROSSI -…

    Art. 110 c.p. · Art. 32 cost. · Art. 41 cost. · Art. 43 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 15 aprile 1959

Confronto con la versione in vigore dal 25 agosto 1942 al 15 aprile 1959.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 11 aprile 1959, n. 137

    La L. 11 aprile 1959, n. 137 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "In deroga alle disposizioni del primo comma dell'art. 45 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e' ammessa l'introduzione dei tabacchi lavorati nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, previo nulla osta dell'Amministrazione dei monopoli per i quantitativi eccedenti i chilogrammi 4".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art45 · fonte del testo