Art. 45 — Oggetto del monopolio
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[2]La produzione, la fabbricazione, la preparazione, la importazione e la vendita dei succedanei del tabacco sono vietate.
[3]La coltivazione dei tabacchi puo' essere consentita ai privati nei casi preveduti da questa legge.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 aprile 1959, n. 137
10La L. 11 aprile 1959, n. 137 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "In deroga alle disposizioni del primo comma dell'art. 45 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e' ammessa l'introduzione dei tabacchi lavorati nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, previo nulla osta dell'Amministrazione dei monopoli per i quantitativi eccedenti i chilogrammi 4".
L. 13 luglio 1965, n. 825
12La L. 13 luglio 1965, n. 825 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "In deroga alle disposizioni del primo comma dell'articolo 45 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e' ammessa, l'introduzione dei tabacchi lavorati nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio previo nulla osta dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per i quantitativi eccedenti i quattro chilogrammi".
Testo in vigore dal 22 luglio 1965 al 30 gennaio 1971
