Art. 97 — Fabbricazione non autorizzata di tabacchi lavorati nei territori non soggetti a monopolio
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Chiunque, senza l'autorizzazione prescritta dall'articolo 47, fabbrica, nei territori del Regno non soggetti a monopolio, tabacchi lavorati, e' punito con rammenda da L. 500 a L. Accertata la contravvenzione, si procede alla chiusura della fabbrica, con l'intervento di un ufficiale di polizia tributaria.
Testo in vigore dal 25 agosto 1942 al 17 febbraio 1951
