Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
LOCAZIONE - CONTROVERSIE - OMESSA DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE ALL'USO DICHIARATO PER OTTENERNE IL RILASCIO - DOMANDA DI RIPRISTINO DEL RAPPORTO O DI RISARCIMENTO DEL DANNO - RITO DEL LAVORO - INAPPLICABILITA' - PROVVISORIA ESECUTIVITA' DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La domanda di ripristino del rapporto locatizio, ovvero di risarcimento del danno, per omessa destinazione dell'immobile all'uso dichiarato onde ottenere il rilascio, introduce una controversia del tutto peculiare, che implica la valutazione degli eventuali diritti acquisiti da terzi, e dove in via solo mediata viene in evidenza la pregressa locazione; pertanto, e` senza dubbio razionale una disciplina processuale differenziata rispetto a quella dettata per altri giudizi direttamente concernenti le vicende del rapporto. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 30, 31, 45 e 46, L. 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui non sottomettono ai moduli procedurali introdotti dalla L. n. 533 del 1973 le controversie di cui all'art. 31, L. n. 392 cit., precludendo cosi` la provvisoria esecutivita` ex lege della sentenza resa in primo grado).
Riguarda ancheart. 45 Legge sull’equo canoneart. 46 Legge sull’equo canoneart. 31 Legge sull’equo canone
LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DIRITTO DEL LOCATORE AL RILASCIO DELL'IMMOBILE - CONTROVERSIE - "RITO DEL LAVORO" - APPLICABILITA' - ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE (PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA E PER IRRILEVANZA).
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - degli artt. 30, 46 e segg. e 84 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), denunciati nella parte in cui escludono l'estensione del "rito del lavoro" alle controversie relative al rilascio di immobili per finita locazione. Infatti, dalle ordinanze di rimessione emerge o il totale difetto di ogni motivazione sulla rilevanza della questione o, chiaramente, l'irrilevanza di essa.
sentenza 90/1986massima n. 12335 Riguarda ancheart. 46-esegg legge 392/1978art. 84 Legge sull’equo canone
LOCAZIONE - IMMOBILI URBANI - CONTROVERSIE PER FINITA LOCAZIONE O PER MOROSITA' - APPLICABILITA' DEL RITO DEL LAVORO - ESCLUSIONE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI TUTELA DEL DIRITTO DI DIFESA - NON APPLICABILITA' DELLE NORME IMPUGNATE NEI GIUDIZI DI MERITO - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - l 27 luglio 1978, n. 392, artt. 30, 46 e segg. e 84. - cst artt. 3 e 24, comma secondo.
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale riguardante norme che mai potrebbero essere applicate dal giudice a quo nella soluzione delle controversie sottoposte al suo esame. (Inammissibilita' - perche' irrilevante in relazione all'oggetto dei giudizi a quibus, trattandosi di controversie relative ad immobili urbani destinati ad uso abitativo - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 30, 46 e segg. e 84 della legge 27 luglio 1978, n. 392, che disciplinano invece le locazioni di immobili urbani destinati ad uso diverso da quello di abitazione - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, Cost. - nella parte in cui escludono l'applicazione del "rito del lavoro" alle controversie concernenti il rilascio degli immobili per finita locazione o per morosita').
Riguarda ancheart. 46-esegg legge 392/1978art. 84 Legge sull’equo canone
LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - PROCEDIMENTO SECONDO IL RITO DEL LAVORO - ESTENSIONE AL RECESSO DEL LOCATORE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Nella dialettica del nuovo processo del lavoro, si realizza una perfetta simmetria di posizione tra le parti e l'adozione di tal rito in materia di locazioni non comporta una differenza di tutela, mirando soltanto alla piu` sollecita definizione dei relativi giudizi. Per la rimozione, poi, degli ostacoli di ordine economico in tema di abitazioni il legislatore ha predisposto strumenti ben diversi dalla perpetuazione - in caso di controversie - di una disciplina processuale piu` lenta. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - degli artt. 30, 46, 58 e 59 L. 27 luglio 1978 n. 392 nella parte in cui, estendendo al recesso del locatore il rito del lavoro, irrazionalmente privilegerebbero questi che pure non e` il contraente piu` debole).
Riguarda ancheart. 46 Legge sull’equo canoneart. 58 Legge sull’equo canoneart. 59 Legge sull’equo canone
LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - CONTRATTI NON SOGGETTI A PROROGA, IN CORSO ALLA DATA DEL 30 LUGLIO 1978 - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO IN TEMA DI RECESSO - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata (anche se in riferimento al solo art. 59) e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 22/1980 e O. nn. 88/1980 e 130/1980.
Riguarda ancheart. 59 Legge sull’equo canone