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Dall'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata per l'anno 1975 nei confronti di ciascuno dei coniugi ai sensi dell'articolo precedente si scomputano, sempre che risultino dai documenti allegati alla dichiarazione presentata nell'anno 1976:
- 1)le ritenute d'acconto operate sui redditi di ciascuno dei coniugi e, per meta' del loro ammontare, quelle operate sui redditi dei figli minori;
- 2)la somma gia' versata ai sensi dell'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, ripartita fra i due coniugi in proporzione all'ammontare delle imposte liquidate nei confronti di ciascuno di essi, al lordo delle ritenute d'acconto. Se l'ammontare scomputabile e' superiore a quello dell'imposta liquidata, l'eccedenza si detrae dall'imposta dovuta per l'anno 1977 ed e' rimborsata per la parte rimasta incapiente. In caso contrario l'imposta ancora dovuta per l'anno 1975, ripartita in due rate consecutive, e' iscritta in ruoli principali da formare e consegnare all'intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il 30 giugno 1978. Gli interessi e la soprattassa di cui al penultimo comma dell'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e successive modificazioni, commisurati alla differenza tra l'ammontare complessivo delle imposte liquidate nei confronti dei due coniugi, al netto delle ritenute d'acconto, e la somma gia' versata, si applicano a carico di ciascuno di essi in proporzione alle rispettive imposte ancora dovute e non possono superare, nel complesso, l'importo degli interessi e della soprattassa sulla differenza tra l'imposta risultante dalla dichiarazione e la somma gia' versata. L'ammontare dell'imposta dovuta da ciascuno dei coniugi, o della somma a suo credito, e' ad esso comunicato mediante notificazione di speciali cartelle esattoriali conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Si applicano le disposizioni dell'articolo 9, secondo comma, e dell'articolo 10 della legge 12 novembre 1976, n. 751.
Testo in vigore dal 16 aprile 1977 al 3 gennaio 1978
