Art. 24 — COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 20 OTTOBRE 1998, N. 403
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I soggetti tenuti a produrre, ai fini della concessione di benefici e vantaggi non tributari previsti da leggi speciali, certificati rilasciati dagli uffici delle imposte dirette concernenti la propria situazione reddituale possono, in luogo dei certificati, dichiarare i fatti oggetto della certificazione. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Quando il riferimento contenuto nelle norme vigenti per la concessione di benefici e vantaggi non tributari e' fatto a imposte abolite dal 1 gennaio 1974, si applicano le disposizioni dell'articolo 88-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 60.
Testo in vigore dal 16 aprile 1977 al 9 dicembre 1998
