Provvedimento abrogato dal d. lgs 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d. lgs 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., l'art. 8, primo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (recante: "Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza"), come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695 (Modifiche agli articoli 2 e 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772), nella parte in cui determina la pena edittale ivi comminata nella misura minima di due anni anziché in quella di sei mesi e nella misura massima di quattro anni anziché in quella di due anni, in quanto, fermo restando che le ipotesi di reato previste dal primo e dal secondo comma dell'art. 8 della l. n. 772 del 1972 sono diverse tanto dal punto di vista soggettivo quanto da quello oggettivo - consistendo il reato, nell'ipotesi di cui al primo comma, nel fatto di colui che successivamente rifiuta il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo civile, ai quali è stato ammesso; mentre l'ipotesi di cui al secondo comma riguarda il caso di colui che, adducendo i motivi di coscienza indicati dall'art. 1, al di fuori dei casi di ammissione ai predetti <<benefici>>, rifiuta, prima di assumerlo, il servizio militare di leva -, tuttavia, ciò che appare decisivo ai fini del presente giudizio di costituzionalità è la stretta connessione tra le due fattispecie e l'identità di valutazione del legislatore circa la gravità dei fatti che esse prevedono: identità di valutazione che si esprimeva originariamente nell'identità di pene, stabilita l'una con una formula di rinvio all'altra (<<Alla stessa pena soggiace ...>>). Ne consegue che il sistema delineato dalle disposizioni in esame, a seguito della sentenza n. 409 del 1989, che, in relazione comparativa col reato previsto dall'art. 151 c.p.m.p., ha già più che dimezzato la pena per la fattispecie prevista nel secondo comma dell'art. 8, risulta manifestamente privo di razionalità. - V. S. n. 422/1993, nella quale si sottolinea che le due ipotesi di reato previste dal primo e dal secondo comma dell'art. 8 della legge n. 772 del 1972 sono dotate ciascuna di una propria autonoma ragion d'essere. - Cfr., pure, 'ex plurimis', S. nn. 84/1997, 313/1995 e 341/1994, nelle quali si rileva, tra l'altro, che la valutazione sull'arbitrarietà delle scelte legislative, nei limiti dell'evidenza, compete alla Corte, senza che ciò comporti invasione nella discrezionalità del legislatore. red.: G. Leo
Art. 8 Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza · Art. 2 Modifiche agli articoli 2 e 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772
È legittima la tutela dell'obbligatorietà del servizio militare, quale risulta dalla disciplina dell'ipotesi, di cui al secondo comma dell'art. 8 della legge n. 772 del 1972, di rifiuto totale, in tempo di pace, prima di assumerlo, del servizio militare di leva, in quanto la situazione di chi rifiuta d'adempiere a doveri di solidarietà sociale costituzionalmente sanciti è ben diversa e non comparabile con la situazione di chi pur essendo contrario all'uso personale delle armi per imprescindibili, e giuridicamente controllati, motivi di coscienza, quei doveri di solidarietà adempie chiedendo (ed ottenendo) d'essere ammesso al servizio militare non armato od al servizio civile alternativo. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 8 della legge 15/12/1972 n. 772, come sostituito dall'art. 2 della legge 24/12/1974, n. 695).
Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 25 cost.
È manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza - essendo stata prospettata in via ipotetica, in vista di una evenienza futura - la questione di costituzionalità dell'art. 8, terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 19, 21, 23, 27, terzo comma, e 52, secondo comma Cost., sotto il profilo che tale norma non esclude la possibilità di pronunciare più di una condanna per un reato contrassegnato dal <<rifiuto>> del servizio militare di leva, benché diverso, per i motivi del rifiuto stesso, o per il tempo della sua manifestazione, dal reato previsto nel secondo comma dell'art. 8 (rifiuto di servizio militare di leva per i motivi stabiliti dall'art. 1, stessa legge). Posto, infatti, che il principio affermato nella sentenza n. 43 del 1997, della quale il giudice rimettente chiede l'applicazione, concerne l'ipotesi in cui a una prima condanna non faccia seguito, per un motivo legalmente previsto, l'esecuzione della pena - condizione per l'operatività della clausola di esonero dal servizio di cui al terzo comma dell'art. 8 - con ulteriore chiamata alle armi e conseguente procedimento penale, nella persistenza della condotta di rifiuto, risulta invece dalla ordinanza di rimessione, che nel giudizio principale l'imputato è chiamato a rispondere per la prima volta del reato militare di mancanza alla chiamata, per motivi non riconducibili a quelli di cui all'art. 1 della legge n. 772 del 1972 e che quindi nel giudizio 'a quò non può porsi alcun problema di ripetizione della condanna e di ulteriore irrogazione di una pena ne' può venire in rilievo la predetta clausola di esonero dal servizio. red.: A. M. Marini
Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 19 cost. · Art. 21 cost.
Non è fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 7, l. 15 dicembre 1972 n. 772 (norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza), come sost. dall'art. 2 l. 24 dicembre 1974 n. 695, nella parte in cui non prevede l'estinzione del reato e, se vi sia stata condanna, la cessazione dell'esecuzione di essa, delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale, nei confronti dell'imputato o del condannato che, successivamente alla presentazione della domanda per l'ammissione ad un servizio sostitutivo civile, non abbiano ottenuto alcun provvedimento in merito dal competente Ministro per la difesa, a causa del loro collocamento in congedo assoluto per motivi diversi dal raggiungimento del limite di età (nel caso di specie, l'imputato, essendo stato chiamato alle armi e dopo aver opposto il rifiuto, aveva successivamente presentato domanda di ammissione al servizio sostitutivo civile, a norma dell'art. 8, comma 4, e, qualche tempo dopo, era stato posto in congedo assoluto per inidoneità fisica, risultando così "prosciolto da ogni obbligo di servizio militare" ai sensi dell'art. 113 d.P.R. n. 237 del 1964), in quanto - posto che l'eventuale inapplicabilità alla specie della causa di estinzione del reato prevista dall'art. 8, comma 7, e quindi la condanna per il reato previsto dall'art. 8, comma 2, di colui il quale, avendo proposto domanda di ammissione al servizio sostitutivo civile a norma dell'art. 8, comma 4, è stato collocato in congedo assoluto per motivi di infermità, parrebbe in effetti violare l'art. 3 Cost. sotto il duplice profilo del divieto di disciplinare in modo uguale situazioni diverse e di disciplinare in modo diverso situazioni analoghe - costituisce una forzatura del sistema legislativo il ritenere che la norma impugnata regoli il caso di specie nel senso della inapplicabilità della causa estintiva, tenuto conto che l'ultimo comma dell'art. 8 si inserisce come elemento finale in una disciplina che presuppone la perdurante inclusione del soggetto nel raggio dell'obbligazione militare e quindi l'esistenza del potere-dovere del Ministro di provvedere sulla domanda di adempimento di tale obbligazione tramite un servizio sostitutivo; sicché, nelle ipotesi in cui, come nella specie, nessun provvedimento sulla domanda sia stato preso a causa dell'esclusione del soggetto dall'obbligo di prestazione del servizio militare o del servizio civile sostitutivo, si è fuori della portata dell'ultimo comma dell'art. 8, il quale non disciplina la fattispecie sottoposta al giudice rimettente. - S. n. 409/1989 red.: S. Di Palma
Art. 3 cost. · Art. 8 Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza · Art. 2 Modifiche agli articoli 2 e 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772 · Art. 2 Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza) come modificato dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695 (Modifiche agli artt. 2 e 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza) sollevata, in…
Art. 3 cost. · Art. 52 cost. · Art. 2 Modifiche agli articoli 2 e 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772 · Art. 8 Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1974
urn:nir:stato:legge:1974-12-24;695~art2 · fonte su Normattiva