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Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1 gennaio 1958 in poi, a modifica dell'articolo 21, della legge 4 febbraio 1958, n. 87, in nessun caso e' richiesto un periodo minimo di stato coniugale anteriore alla cessazioni dal servizio ai fini del trattamento di quiescenza indiretto o di reversibilita' delle Casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza. Per i casi di morte a partire dal 1 gennaio 1958 in poi di titolari di pensione diretta, ai fini del trattamento di quiescenza di riversibilita' delle Casse pensioni indicate al comma precedente, dal requisito del matrimonio contratto prima della cessazione dal servizio si prescinde in ogni caso qualora sia nata prole anche se postuma e, in mancanza di prole, si prescinde qualora il matrimonio sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del settantaduesimo anno di eta' oppure del settantacinquesimo anno di eta' se trattasi di titolare di pensione di privilegio, sia durato almeno due anni e la differenza di eta' tra i coniugi non superi gli anni venti. Il requisito concernente la differenza di eta' non e' richiesto per i matrimoni contratti prima della entrata in vigore della presente legge.3 Ai fini del trattamento di quiescenza indiretto e su riversibilita' delle Casse pensioni indicate al comma primo, nel caso di morte di iscritta o di titolare di pensione diretta abbia contrattato matrimonio prima del cinquantesimo anno di eta', per le cessazioni dal servizio a partire dal 1 gennaio 1958 in poi, il vedovo che alla data di morte della moglie, risulti inabile a proficuo lavoro ed a di lei carico e' equiparato alla vedova.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale, con sentenza 30 novembre-6 dicembre 1979 n. 139 (in G.U. 1a s.s. 12/12/1979, n. 338) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, in relazione al disposto dell'art. 32 della legge 22 novembre 1975, n. 168, in quanto non consente la deroga al requisito che il matrimonio contratto dal pensionato sia durato almeno due anni, introdotta dall'art. 32 "per i matrimoni celebrati successivamente alla sentenza di scioglimento del precedente matrimonio di uno dei due coniugi pronunciata a norma della legge 1 dicembre 1970, n. 898, ma non oltre il 31 dicembre 1975"."

Testo in vigore dal 13 dicembre 1979 al 21 febbraio 1980

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 439/1988

    Ha colpito questo articolo
    14 aprile 1988

    Il diritto alla pensione di riversibilità del vedovo di pensionata della C.P.D.E.L., subordinato alla condizione che l'interessato sia inabile al lavoro e viva a carico della moglie al momento del decesso di quest'ultima, istituisce ingiustificatamente una disparità di trattamento tra vedovi e vedove iscritti alle Casse pensioni, facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro, nonché tra vedovi di pensionate iscritte a tali Casse e vedovi di pensionate statali. È pertanto costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art. 6, terzo comma, L. 22 novembre 1962, n. 1646. - cfr. S.n. 6/1980.

    Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 6 Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 15/1980

    Ha colpito questo articolo
    15 febbraio 1980

    La differente disciplina legislativa delle condizioni di rilevanza, ai fini del trattamento di quiescenza di riversibilità, del matrimonio contratto dal pensionato delle Casse pensioni degli Istituti di Previdenza del Ministero del Tesoro, condizioni indicate nella norma denunciata, rispetto a quelle fissate, ai medesimi fini, per il pensionato statale dall'art. 1 legge 14 maggio 1969, n. 252, e dall'art. 81, secondo e terzo comma, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, deve ritenersi priva di qualsiasi razionale giustificazione (in effetti inesistente nella precedente normativa di cui alla legge 15 febbraio 1958, n. 46, che aveva dettato una disciplina uniforme per le due categorie di dipendenti pubblici), ove si consideri che la portata generale delle disposizioni limitative del diritto a pensione di riversibilità, ancorate a criteri naturalistici ed obiettivi, esclude che le stesse possano essere rapportate ad elementi specifici di questo o quel sistema pensionistico. Pertanto, è costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 6, secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, nella parte in cui, ai fini del trattamento di quiescenza di riversibilità delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di Previdenza presso il Ministero del Tesoro: a) non prevede la rilevanza del matrimonio contratto dal pensionato prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, prescindendosi, in questa ipotesi, da ogni altro requisito; b) richiede che il matrimonio, dal quale non sia nata prole, anche postuma, sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del settantaduesimo anno di età, e che la differenza tra i coniugi non superi gli anni venti, anziché venticinque. - V. S. n. 3/1975.

    Art. 6 Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 139/1979

    Ha colpito questo articolo
    6 dicembre 1979

    dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, in relazione al disposto dell'art. 32 della legge 22 novembre 1975, n. 168, in quanto non consente la deroga al requisito che il matrimonio contratto dal pensionato sia durato almeno due anni, introdotta dall'art. 32 "per i matrimoni celebrati successivamente alla sentenza di…

    Art. 6 Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro · Art. 81 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-11-22;1646~art6 · fonte su Normattiva