Modifiche al sistema penale

Art. 78 — Competenza

Sulla richiesta formulata dall'imputato prima dell'emissione del decreto di citazione a giudizio, della richiesta di citazione a giudizio o dell'ordinanza di rinvio a giudizio, provvede il pretore per i procedimenti dinanzi a lui pendenti ed il giudice istruttore negli altri casi; il parere del pubblico ministero e' espresso dal procuratore della Repubblica. Se la richiesta e' formulata in un momento successivo, provvede il giudice del dibattimento ed il parere e' espresso dal pubblico ministero di udienza.5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271

5

Il D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 ha disposto (con l'art. 234 comma 1) che:" Salvo quanto stabilito dall'articolo 248 comma 4, sono abrogati gli articoli 77, 78, 79 e 80 della legge 24 novembre 1981 n. 689." Ha inoltre disposto con l'art.248 comma 4 che:" Continuano ad osservarsi le disposizioni relative alla applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato, a norma della legge 24 novembre 1981 n. 689, se la richiesta medesima e' stata formulata anteriormente all'entrata in vigore del codice e sempre che l'interessato non si avvalga delle facolta' previste dall'articolo 247 e dal presente articolo."

Testo vigente dal 24 ottobre 1989

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 528/1987

    Questione inammissibile
    17 dicembre 1987

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimita` costituzionale la cui rilevanza e` subordinata all'accoglimento di altra questione, dichiarata, invece, gia` inammissibile. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 78 della legge 24 novembre 1981, n. 689 nella parte in cui impedisce la pronunzia di proscioglimento per l'applicazione delle sanzioni sostitutive nella fase tra la notifica del decreto di citazione a giudizio e il dibattimento).

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 77 Modifiche al sistema penale · Art. 78 Modifiche al sistema penale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 298/1987

    Altra decisione
    28 luglio 1987

    Dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, e` intervenuta la legge 28 febbraio 1985 n. 47 (Norme in materia di controllo della attivita` urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) il cui art. 38, comma secondo, come modificato dall'art. 5 del d.l. 23 aprile 1985 n. 146, convertito con modificazioni nella legge 21 giugno 1985 n. 298, stabilisce, con riguardo alle opere ultimate entro il 31 ottobre 1983, che l'oblazione interamente corrisposta estingue i reati di cui all'art. 41 della l. 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni, e dell'art. 17 della l. 28 gennaio 1977 n. 10, come modificato dall'art. 20 della presente legge, nonche` quelli di cui all'art. 221 T.U.L.S., di cui al r.d. 27 luglio 1934 n. 1265, e agli artt. 13, comma primo, 14, 15, 16 e 17 della l. 5 novembre 1971 n. 1086, ragione per la quale, risultando le opere abusive oggetto di contestazione tutte ultimate entro il 31 ottobre 1983, spetta ai giudici 'a quibus' verificare se, alla stregua della normativa sopravvenuta, la relativa questione sia tuttora rilevante ed identica decisione va adottata in ordine alla seconda questione sollevata in via subordinata all'accoglimento della prima, anche se la medesima e` stata gia` dichiarata non fondata con precedente pronuncia. (Restituzione degli atti ai giudici 'a quibus' per riesame della rilevanza delle questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 60, ultimo comma, della l. 24 novembre 1981 n. 689, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 Cost. e degli artt. 77 e 78 stessa legge, in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24 e 101 Cost.). - cfr. S. n. 120/1984.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 27 cost. · Art. 101 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 279/1987

    Questione inammissibile
    23 luglio 1987

    Alla (richiesta di automatica) estensione della possibilita` di applicare le sanzioni sostitutive (delle pene detentive brevi) ai reati militari "rientranti nella astratta competenza del pretore", commessi da militari maggiorenni, non e` dato pervenire attraverso un intervento additivo della Corte: non consentito, nella specie, dati problemi e difficolta` di non agevole soluzione, relativi sia alla individuazione della categoria dei reati per i quali e` consentita l'applicazione delle sanzioni sia alla stessa operativita` di queste non sempre adeguabili allo 'status' di militare. La soluzione di detti problemi, in ogni caso, comporta l'apprestamento di un'apposita disciplina che, implicando una pluralita` di scelte discrezionali e previsioni anche di natura organizzativa, ricade, dunque, nella competenza del legislatore; cui deve essere, tuttavia, segnalata l'ormai indifferibile esigenza di colmare la lacuna con una piu` adeguata normativa della materia. (Inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 53, 54, 55, 59, 77, 78, 79 e 84 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevate in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 27 Cost.). - S. nn. 141/1984, 234/1984, 242/1984, 294/1984; 292/1985, 350/1985; 14/1986.

    Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 27 cost. · Art. 53 Modifiche al sistema penale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art78 · fonte su Normattiva