Nella tutela costituzionale apprestata con l'art. 36 non si è voluto e non si può comprendere il diritto ad ogni e qualsiasi controprestazione a fronte di ogni e qualsiasi prestazione di lavoro, sibbene solo quelle controprestazioni che, sinallagmaticamente collegate alle prestazioni, servono nell'economia del rapporto, proporzionate alla quantità e qualità del lavoro, ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'assistenza libera e dignitosa. E poiché fra queste non può ricomprendersi (ved. massima precedente 82/73 A) l'indennità di buonuscita prevista a favore del personale civile e militare dello Stato, è da escludersi, per inapplicabilità al caso dell'art. 36 della Costituzione, che con lo stesso art. 36 Cost. si pongano in contrasto gli artt. 48, comma primo, r.d. 26 febbraio 1928, n. 619, nella parte in cui subordina il diritto all'indennità di buonuscita al conseguimento del diritto alla normale pensione vitalizia, e 52 dello stesso decreto n. 619 (come sostituito dall'art. 5 legge 27 novembre 1956, n. 1407) nella parte in cui esclude la spettanza dell'indennità di buonuscita al coniuge del pubblico dipendente deceduto in servizio, che non sia inabile a proficuo lavoro e non versi in stato di bisogno, alle figlie maggiorenni che non versino in quello stato e non siano nubili ovvero siano coniugate ed ai figli maggiorenni non inabili a proficuo lavoro.
Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 5 Modifiche alle disposizioni del testo unico sull'opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619