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L'articolo 52 del citato testo unico e' sostituito dal seguente: "Nel caso in cui l'iscritto all'Opera di previdenza da almeno sei anni muoia prima del collocamento a riposo, dopo aver maturato il periodo minimo per il diritto alla normale pensione, oppure muoia per causa di servizio ordinario, l'indennita' di buonuscita, e' corrisposta al coniuge superstite avente diritto a pensione indiretta. In mancanza del coniuge o se questi non ne abbia diritto, l'indennita' spetta alla prole minore ed alle figlie nubili maggiorenni, nonche' ai figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro". 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2

La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 19 giugno 1973, n. 82 (in G.U. 1a s.s. 27/06/1973 n. 163) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge 27 novembre 1956, n. 1407 (modifiche alle disposizioni del testo unico sull'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, approvato con r.d. 26 febbraio 1928, n. 619), che ha sostituito l'art. 52 di detto testo unico, nella parte in cui esclude che l'indennita' di buonuscita spetti alle sorelle ed ai fratelli inabili permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro conviventi a carico dell'impiegato".

Testo in vigore dal 28 giugno 1973 al 15 luglio 1982

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 125/1982

    Ha colpito questo articolo
    8 luglio 1982

    La considerazione della discriminazione rispetto alle altre categorie di superstiti che ha condotto la Corte - fermo l'ordine di precedenza di cui all'art. 12 l. n. 46 del 1958 - a dichiarare illegittima, con la sentenza n. 82 del 1973, la mancata induzione dei collaterali permanentemente inabili e conviventi a carico tra le categorie di superstiti dell'impiegato aventi diritto all'indennita` di buonuscita vale, a maggior ragione, per i genitori ultrasessantenni o inabili a proficuo lavoro, nullatenenti e a carico dell'iscritto, che fruiscono della pensione di riversibilita` con precedenza sui collaterali. Essendo priva di efficacia retroattiva la sopravvenuta norma in cui all'art. 5 d.P.R. n. 1032 del 1973, che riconosce tale diritto, si impone la declaratoria d'illegittimita` costituzionale della disposizione anteriore (analogamente a quanto deciso con sent. n. 110 del 1981 a proposito dell'indennita` premio di servizio). - cfr. SS. nn. 82/1973, 110/1981

    Art. 5 Modifiche alle disposizioni del testo unico sull'opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619 · Art. 12 Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 82/1973

    Ha colpito questo articolo
    19 giugno 1973

    Nella tutela costituzionale apprestata con l'art. 36 non si è voluto e non si può comprendere il diritto ad ogni e qualsiasi controprestazione a fronte di ogni e qualsiasi prestazione di lavoro, sibbene solo quelle controprestazioni che, sinallagmaticamente collegate alle prestazioni, servono nell'economia del rapporto, proporzionate alla quantità e qualità del lavoro, ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'assistenza libera e dignitosa. E poiché fra queste non può ricomprendersi (ved. massima precedente 82/73 A) l'indennità di buonuscita prevista a favore del personale civile e militare dello Stato, è da escludersi, per inapplicabilità al caso dell'art. 36 della Costituzione, che con lo stesso art. 36 Cost. si pongano in contrasto gli artt. 48, comma primo, r.d. 26 febbraio 1928, n. 619, nella parte in cui subordina il diritto all'indennità di buonuscita al conseguimento del diritto alla normale pensione vitalizia, e 52 dello stesso decreto n. 619 (come sostituito dall'art. 5 legge 27 novembre 1956, n. 1407) nella parte in cui esclude la spettanza dell'indennità di buonuscita al coniuge del pubblico dipendente deceduto in servizio, che non sia inabile a proficuo lavoro e non versi in stato di bisogno, alle figlie maggiorenni che non versino in quello stato e non siano nubili ovvero siano coniugate ed ai figli maggiorenni non inabili a proficuo lavoro.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 5 Modifiche alle disposizioni del testo unico sull'opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 95/1974

    Questione infondata
    27 marzo 1974

    Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 27 novembre 1956, n. 1407, nella parte in cui è esclusa la spettanza dell'indennità di buonuscita al coniuge del pubblico dipendente deceduto in servizio che non sia inabile a proficuo lavoro e non versi in stato di bisogno e ai figli maggiorenni non inabili a proficuo lavoro, essendo state tali questioni già dichiarate non fondate con la sent. n. 82 del 1973.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 2122 c.c. · Art. 5 Modifiche alle disposizioni del testo unico sull'opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 giugno 1973

Confronto con la versione in vigore dal 29 dicembre 1956 al 28 giugno 1973.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 19 giugno 1973, n. 82 (in G.U. 1a s.s. 27/06/1973 n. 163) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge 27 novembre 1956, n. 1407 (modifiche alle disposizioni del testo unico sull'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, approvato con r.d. 26 febbraio 1928, n. 619), che ha sostituito l'art. 52 di detto testo unico, nella parte in cui esclude che l'indennita' di buonuscita spetti alle sorelle ed ai fratelli inabili permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro conviventi a carico dell'impiegato".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:legge:1956-11-27;1407~art5 · fonte del testo