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L'articolo 52 del citato testo unico e' sostituito dal seguente: "Nel caso in cui l'iscritto all'Opera di previdenza da almeno sei anni muoia prima del collocamento a riposo, dopo aver maturato il periodo minimo per il diritto alla normale pensione, oppure muoia per causa di servizio ordinario, l'indennita' di buonuscita, e' corrisposta al coniuge superstite avente diritto a pensione indiretta. In mancanza del coniuge o se questi non ne abbia diritto, l'indennita' spetta alla prole minore ed alle figlie nubili maggiorenni, nonche' ai figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro". 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
2La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 19 giugno 1973, n. 82 (in G.U. 1a s.s. 27/06/1973 n. 163) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge 27 novembre 1956, n. 1407 (modifiche alle disposizioni del testo unico sull'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, approvato con r.d. 26 febbraio 1928, n. 619), che ha sostituito l'art. 52 di detto testo unico, nella parte in cui esclude che l'indennita' di buonuscita spetti alle sorelle ed ai fratelli inabili permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro conviventi a carico dell'impiegato".
Testo in vigore dal 28 giugno 1973 al 15 luglio 1982
