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A chiunque subisca un'invalidita' permanente ((...)), per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, e' corrisposta una elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidita' riscontrata, con riferimento alla capacita' lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale. L'elargizione di cui al comma 1 e' altresi' corrisposta a chiunque subisca un'invalidita' permanente ((...)), per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalita' delle associazioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale, a condizione che:

  • a)il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;
  • b)il soggetto leso risulti essere, al tempo dell'evento, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalita' del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era gia' dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava. La medesima elargizione e' corrisposta anche a chiunque subisca un'invalidita' permanente ((...)), per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2, a condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle attivita' criminose oggetto delle operazioni medesime. L'elargizione di cui al presente articolo e' inoltre corrisposta a chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3, subisca un'invalidita' permanente ((...)), per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dell'assistenza prestata, e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorita', ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi nel territorio dello Stato. Ai fini del presente articolo, l'invalidita' permanente che comporti la cessazione dell'attivita' lavorativa o del rapporto di impiego e' equiparata all'invalidita' permanente pari a quattro quinti della capacita' lavorativa.

Testo in vigore dal 11 dicembre 1998 al 28 gennaio 2003

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Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 19281/2025

    14 luglio 2025
    • GIURISDIZIONE CIVILE
    • "CAUSA PETENDI ET PETITUM"

    Le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sono titolari, in presenza delle condizioni di legge, di un vero e proprio diritto soggettivo all'erogazione della speciale elargizione prevista dalla l. n. 302 del 1990, essendo, al riguardo, la P.A. priva di ogni potestà discrezionale, sia con riguardo all'entità della somma che con riguardo ai presupposti per la erogabilità; ne consegue che le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

    Art. 1 · Art. 7 Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata · Art. 41 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 19410/2025

    14 luglio 2025
    • ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA
    • PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

    Il termine di prescrizione decennale per l'accesso alla speciale elargizione prevista dall'art. 1 della l. n. 302 del 1990 in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, estesa ex art. 4, comma 1, lettera a), punto 1) del d.P.R. n. 243 del 2006, alle vittime del dovere e categorie equiparate, decorre, per queste ultime, dall'entrata in vigore di tale d.P.R. (23 agosto 2006) e non dal riconoscimento dello status di vittima del dovere (la cui corrispondente azione di accertamento è, invece, imprescrittibile).

    Art. 1 · Art. 2935 c.c. · Art. 2934 c.c. · Art. 2946 c.c.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 13556/2025

    21 maggio 2025
    • ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA
    • PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

    Il diritto delle vittime del dovere, e dei soggetti ad esse equiparati, alla speciale elargizione una tantum, già prevista dall'art. 1 della l. n. 302 del 1990 in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, si prescrive nel termine di dieci anni, il quale decorre dalla data di entrata in vigore dell'art. 4 del d.P.R. n. 243 del 2006, che ne ha disciplinato termini e modalità di corresponsione.

    Art. 1 · Art. 2935 c.c. · Art. 2946 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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