Art. 21 — Casi di esclusione del coniuge dal diritto a pensione indiretta e di riversibilit
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Non ha diritto alla pensione prevista dall'articolo 19 della presente legge il coniuge:
- 1)quando sia passata in giudicato sentenza di separazione personale per sua colpa;
- 2)quando, dopo la data di decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in eta' superiore ai 72 anni ed il matrimonio sia durato meno di due anni. Si prescinde dai requisiti di cui al punto 2) del precedente comma quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per infortunio sul lavoro o malattia professionale ovvero per causa di guerra o di servizio. Cessa il diritto a pensione per il coniuge superstite dell'iscritto o del pensionato che contragga nuovo matrimonio, nonche' per il vedovo quando venga meno lo stato di invalidita'.
Testo in vigore dal 6 novembre 1971 al 3 agosto 1989
