Art. 9 — Contributo soggettivo
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Il contributo soggettivo obbligatorio, a carico di ogni iscritto alla Cassa, e' pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF e dalle successive definizioni:
- a)sul reddito sino a lire 40 milioni, il dieci per cento;
- b)sul reddito eccedente lire 40 milioni, il tre per cento. E' in ogni caso dovuto un contributo minimo di L. 600.000. Il contributo di cui al primo comma e' dovuto anche dai pensionati che proseguano nell'esercizio della professione. Non si applica il secondo comma del presente articolo. Per gli ingegneri ed architetti che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto i 35 anni di eta', il contributo di cui al presente articolo e' ridotto, per l'anno di iscrizione e per i due anni successivi, alla meta'. Il contributo soggettivo e' deducibile ai fini dell'IRPEF.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1981 al 22 gennaio 1988
