Art. 9 — Contributo soggettivo
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Il contributo soggettivo obbligatorio, a carico di ogni iscritto alla Cassa, e' pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF e dalle successive definizioni:
- a)sul reddito sino a lire 40 milioni, il dieci per cento;2
- b)sul reddito eccedente lire 40 milioni, il tre per cento. E' in ogni caso dovuto un contributo minimo di L. 600.000. Il contributo di cui al primo comma e' dovuto anche dai pensionati che proseguano nell'esercizio della professione. Non si applica il secondo comma del presente articolo. Per gli ingegneri ed architetti che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto i 35 anni di eta', il contributo di cui al presente articolo e' ridotto, per l'anno di iscrizione e per i due anni successivi, alla meta'. Il contributo soggettivo e' deducibile ai fini dell'IRPEF.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.M. 18 dicembre 1987, n.548
2Il D.M. 18 dicembre 1987, n.548 (in G.U. 7/1/1988, n.4) ha disposto (con l'art.1) che:" Con effetto dal 1› gennaio 1988, la percentuale di commisurazione al reddito del contributo soggettivo di cui all'art. 9, primo comma, lettera a), della legge 3 gennaio 1981, n. 6, dovuto dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti, gia' diminuita dal 10 al 9 per cento con decreto ministeriale 27 dicembre 1983, e' ulteriormente diminuita dal 9 al 6 per cento."
Testo in vigore dal 22 gennaio 1988 al 2 novembre 1990
