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L'Intendenza di finanza nella cui circoscrizione e' sorto il rapporto o si e' verificato il fatto che da' luogo alla richiesta di indennizzo, compie la istruttoria relativa alla richiesta medesima avvalendosi, per la valutazione dei beni, servizi o danni, dell'opera dell'Ufficio tecnico erariale. All'accertamento delle condizioni indicate nell'art. 1, alla determinazione della misura dell'indennizzo secondo equita' ed in base ai criteri indicati nell'art. 2, nonche' alla liquidazione ed al pagamento degli indennizzi stessi, provvedera': entro i limiti di due milioni per ciascuna delle ipotesi contenute nelle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 1 ed entro il limite di 500.000 lire, per le ipotesi contenute nella lettera e), l'Intendenza di finanza, nella cui circoscrizione si e' verificato il fatto salvo quanto disposto dall'ultimo comma del presente articolo; oltre questi limiti, il Ministro per il tesoro, che dovra' sentire il parere del Comitato di cui all'art. 7. I limiti di cui al presente articolo, per quanto riguarda i danni derivanti da requisizioni e occupazioni alleate, si riferiscono al complesso delle istanze avanzate da ciascuna ditta o persona, indipendentemente dalle localita' in cui si sono verificati i fatti che danno luogo alle richieste d'indennizzo, e pertanto tali richieste dovranno essere esaminate e definite tenendo conto del valore complessivo delle stesse per ciascun richiedente.
Testo in vigore dal 23 gennaio 1951 al 10 novembre 1981
