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Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione. Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonche' qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona, gli strumenti di cui all'articolo 5, quarto comma, nonche' i puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori laser, di classe pari o superiore a 3b, secondo le norme CEI EN 60825- 1, CEI EN 60825- 1/A11, CEI EN 60825- 4. Il contravventore e' punito con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila. Nei casi di lieve entita', riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, puo' essere irrogata la sola pena dell'ammenda.La pena e' aumentata se il fatto avviene nel corso o in occasione di manifestazioni sportive. 16 25 E' vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza. Il trasgressore e' punito con l'arresto da quattro a diciotto mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila. La pena e' dell'arresto da due a quattro anni e della ammenda da lire duecentomila a lire quattrocentomila quando il fatto e' commesso da persona non munita di licenza.16 Chiunque, all'infuori dei casi previsti nel comma precedente, porta in una riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati nel primo o nel secondo comma, e' punito con l'arresto da due a diciotto mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila. 16 25 La pena prevista dal terzo comma e' raddoppiata quando ricorre una delle circostanze previste dall'articolo 4, secondo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, salvo che l'uso costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso. COMMA ABROGATO DAL D.L. 26 APRILE 1993, N. 122, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25 GIUGNO 1993, N. 205. Con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere. ((Chiunque, senza giustificato motivo, porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica il comma 2 dell'articolo 4-bis)). ((Accertati i fatti di cui all'ottavo comma, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria trasmettono i relativi atti al prefetto del luogo della commessa violazione, il quale puo' applicare, per un periodo fino ad un anno, una o piu' delle seguenti sanzioni amministrative accessorie, dandone comunicazione all'autorita' giudiziaria competente:))

  • a)((sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli;))
  • b)((sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla)). ((In relazione alle sanzioni di cui al comma precedente, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 75, commi 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 12, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)). Sono abrogati l'articolo 19 e il primo e secondo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni penali di questo articolo le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, ne' gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti. In deroga a quanto stabilito dal presente articolo, in occasione di manifestazioni di rievocazione storica, ai partecipanti alle manifestazioni stesse e' consentito esibire, portare e usare, con cartucce a salve, le armi fabbricate anteriormente al 1950 e le loro repliche, previa autorizzazione dell'autorita' locale di pubblica sicurezza, rilasciata all'ente organizzatore sulla base di un dettagliato elenco delle armi e dei loro portatori. Alle medesime condizioni di cui al periodo precedente e' consentito anche il porto di archi, balestre, spade, sciabole, armi d'asta, baionette, pugnali e stiletti.
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204

16

Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera b)) che al presente articolo: "3) al terzo comma, le parole: "con l'arresto da un mese a un anno e con l'ammenda da euro 51 a euro 206" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro"; 4) al quarto comma sono apportate le seguenti modificazioni: 4.1) al secondo periodo le parole: "con l'arresto da quattro a diciotto mesi e con l'ammenda da euro 103 a euro 413," sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 20.000 euro"; 4.2) al terzo periodo, le parole; "La pena e' dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 206 a euro 413" sono sostituite dalle seguenti: "La pena e' dell'arresto da tre a sei anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 20.000 euro"; 5) al quinto comma le parole: "e' punito con l'arresto da due a diciotto mesi e con l'ammenda da euro 103 a euro 413" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con l'arresto da sei a diciotto mesi e con l'ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro"".

D.L. 15 settembre 2023, n. 123

25

Il D.L. 15 settembre 2023, n. 123 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) che al terzo comma, primo periodo, del presente articolo "le parole: «da sei mesi a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni»". Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera c)) che al quinto comma, del presente articolo "le parole: «da sei a diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni»".

Testo in vigore dal 25 febbraio 2026 al 25 aprile 2026

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 139/2023

    Questione infondata
    10 luglio 2023

    Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Lagonegro, sez. penale, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., dell’art. 4, secondo comma, prima parte, della legge n. 110 del 1975, nella parte in cui, ai fini della punibilità della condotta del porto di armi c.d. “improprie” fuori della propria abitazione o delle sue appartenenze, senza giustificato motivo, non richiede, per il caso di bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni e sfere metalliche (c.d. strumenti “nominati”) la sussistenza di circostanze di tempo e luogo dimostrative del pericolo di offesa alla persona. La distinzione che la norma censurata opera rispetto agli strumenti “innominati” – per i quali la seconda parte del medesimo comma richiede, invece, la sussistenza delle dette circostanze – non è priva di ratio, avendo il legislatore incluso tra gli strumenti “nominati” quelli che, per le loro caratteristiche, si presentano oggettivamente più pericolosi e strutturalmente prossimi alle armi proprie “bianche” nonché quelli che, in base all’esperienza, si prestano ad essere impiegati, più facilmente e con maggior frequenza, per l’offesa alla persona. La detta condizione svolge, peraltro, anche una insostituibile funzione di delimitazione del fatto tipico, al fine di escludere l’indeterminatezza della categoria degli strumenti “innominati. La norma censurata non confligge nemmeno con il principio di offensività: nella sua declinazione “in astratto”, infatti, la presunzione di pericolo sottesa alla norma incriminatrice non può essere ritenuta irrazionale o arbitraria, trattandosi di oggetti che presentano un significativo rischio di poter essere utilizzati in modo illecito: l’anticipazione della tutela risulta giustificata – anche in chiave di proporzionalità dell’intervento – pure dall’elevato rango degli interessi in gioco, al culmine dei quali si pone la salvaguardia della vita e dell’integrità fisica delle persone. Con riferimento alla declinazione “in concreto” del citato principio, il rimettente muove da una interpretazione non condivisibile della sua valenza: se, rispetto ai reati di pericolo presunto, il giudice dovesse accertare la concreta pericolosità della condotta verrebbe meno la distinzione con i reati di pericolo concreto mentre il principio in esame opera nel senso che il giudice deve escludere la punibilità di fatti, pure corrispondenti alla formulazione della norma incriminatrice, quando, alla luce delle circostanze concrete, manchi ogni (ragionevole) possibilità di produzione del danno. Infine, la censura di violazione dell’art. 27, terzo comma, Cost. appare priva di autonomia rispetto a quella di violazione del principio di offensività del reato, per cui cade insieme a quest’ultima. (Precedenti: S. 62/1986 – mass. 12302; S. 79/1982 – mass. 9694)

    Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 27 cost. · Art. 4 Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 79/1982

    Questione infondata
    29 aprile 1982

    Il principio di legalita` stabilito dall'art. 25, co. secondo, Cost. implica una stretta riserva di legge, che postula la specificazione del fatto previsto come reato e l'indicazione della pena. Tale principio, come piu` volte la Corte ha affermato, non e` stato sempre attuato secondo un criterio di rigorosa descrizione del fatto, ma cio` non ha determinato illegittimita` costituzionali: in relazione ai fini che il legislatore persegue (da accertarsi con riferimento al bene tutelato, elemento essenziale della norma penale) le norme penali possono ben limitarsi a una descrizione sommaria, o all'uso di espressioni meramente indicative estensive o esemplificative, per realizzare nel miglior modo possibile l'esigenza di una previsione tipica del fatto-reato. Spetta poi all'interprete inserire il caso concreto nella fattispecie normativa, anche se non molto ampia e di non un agevole delimitazione. Alla luce di questo consolidato orientamento della Corte, l'art. 4, co. secondo e terzo, della L. n. 110 del 1975 non appare in contrasto con il suindicato principio di legalita`. Essa infatti, innanzitutto, mira a tutelare il bene ordine pubblico, turbato da numerose e violente manifestazioni di piazza e dai gravi fatti avvenuti nel corso di esse; e a tal fine, nel secondo comma, amplia la nozione di arma impropria, comprendendovi qualsiasi strumento chiaramente utilizzabile - per le circostanze di tempo e di luogo - per l'offesa alla persona; mentre nel terzo co., irroga la sanzione e prevede l'attenuante riferita al porto dei soli oggetti atti ad offendere. Non appare poi di contenuto non predeterminato, perche` stabilisce invece specifici criteri di individuazione delle stesse armi improprie (idoneita` degli strumenti all'offesa alle persone - non equivocita` del proposito di arrecare tale offesa). Sara` ovviamente il giudice ad accertare, nei singoli casi, la sussistenza dei requisiti previsti per l'applicabilita` del secondo comma della norma o per la concessione dell'attenuante di cui al comma terzo. (Non fondatezza della questione di l.c. dell'art. 4, co. secondo e terzo, L. 18 aprile 1975 n. 110, sollevata in riferimento all'art. 25, co. secondo, Cost). Cfr. sentt. nn.27/61; 12/63; 7/65; 26/66; 71/78.

    Art. 25 cost. · Art. 13 cost. · Art. 3 cost. · Art. 4 Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1975-04-18;110~art4 · fonte su Normattiva