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Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere un contributo costante per 35 anni nella misura del 4 per cento nella spesa necessaria per la costruzione degli edifici per le sedi municipali nei Comuni che ne siano sprovvisti. Per l'ampliamento di sedi municipali gia' esistenti tale contributo sara' concesso nella misura del 3 per cento.
Testo in vigore dal 9 aprile 1953 al 2 settembre 1954
