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La presentazione delle candidature per i singoli collegi e' fatta per gruppi contraddistinti da un unico contrassegno. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei consiglieri assegnati alla Provincia. Per ogni candidato deve essere indicato il collegio per il quale viene presentato. Nessun candidato puo' accettare la candidatura per piu' di tre collegi. La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere sottoscritta da non meno di 400 e da non piu' di 600 elettori della Provincia e deve contenere l'indicazione di due delegati a designare personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti del gruppo presso ogni seggio e presso i singoli Uffici elettorali circoscrizionali e l'Ufficio elettorale centrale. La presentazione deve essere effettuata entro le ore 12 del venticinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni, alla segreteria dell'Ufficio elettorale centrale, il quale provvede all'esame delle candidature e si pronuncia sull'ammissione di esse, secondo le norme in vigore per le elezioni comunali.

Testo in vigore dal 13 settembre 1960 al 10 settembre 1991

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 407/1999

    Questione inammissibile
    29 ottobre 1999

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nei confronti degli artt. 33, primo comma, lettera a), del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali) e dell'art. 14, quarto comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122 (Norme per l'elezione dei Consigli provinciali), nelle parti in cui - nel prevedere che le liste elettorali siano sottoscritte da un numero di elettori oscillante tra un minimo ed un massimo stabiliti dalla legge, e che l'Ufficio elettorale, verificato il numero delle sottoscrizioni, elimina le liste che non risultino in regola, anche quando, in caso di eccedenza, le sottoscrizioni superino solo di poco il massimo - non consentono all'Ufficio di apprezzare autonomamente, caso per caso, la rilevanza della violazione del limite. In mancanza di parametri e criteri obiettivi, che solo il legislatore, nella sua discrezionalità, potrebbe determinare, l'ampio margine di valutazione, che attraverso il richiesto intervento additivo si vorrebbe attribuire alla Commissione elettorale, finirebbe infatti per creare incertezza, incrementando il contenzioso, in contrasto con l'esigenza che la consultazione si tenga secondo l'ordine legale e i tempi prefissati a salvaguardia dei diritti di elettorato attivo e passivo. - Per la non fondatezza di questione di legittimità costituzionale della norma (allora impugnata 'in totò, in giudizio sull'art. 30, primo comma, lettera a), del d.P.R. n. 570 del 1960) che impone alla Commissione elettorale di eliminare le liste presentate con un numero di sottoscrittori superiore al massimo, S. n. 83/1992.

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 33 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 14 Norme per la elezione dei Consigli provinciali

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 13 settembre 1960

Confronto con la versione in vigore dal 13 marzo 1951 al 13 settembre 1960. 170 parole tolte, 159 parole aggiunte.

La tolto: candidatura puo' essere accettata per un solo collegio della provincia aggiunto: presentazione delle candidature per i singoli collegi e' fatta per gruppi contraddistinti da un unico contrassegno. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei consiglieri assegnati alla Provincia. Per ogni candidato deve essere indicato il collegio per il quale viene presentato. Nessun candidato puo' accettare la candidatura per piu' di tre collegi. La dichiarazione di tolto: accettazione deve contenere la indicazione aggiunto: presentazione del gruppo deve essere sottoscritta da non meno di 400 e da non piu' di 600 elettori della Provincia e deve contenere l'indicazione di due delegati tolto: autorizzati a fare la dichiarazione di collegamento di cui all'art. 15 e la designazione di due rappresentanti uno effettivo e l'altro supplente, presso l'ufficio di ciascuna sezione e l'ufficio elettorale circoscrizionale. La candidatura deve essere presentata da almeno 50 e non piu' di 200 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio. Nessun elettore puo' sottoscrivere per piu' di un candidato. La presentazione e' fatta aggiunto: a designare personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti del gruppo presso ogni seggio e presso i singoli Uffici elettorali circoscrizionali e l'Ufficio elettorale centrale. La presentazione deve essere effettuata entro le ore 12 del tolto: 30° giorno precedente quello delle elezioni alla segreteria dell'ufficio elettorale circoscrizionale, al quale sono devoluti i compiti che nelle elezioni comunali spettano alla Commissione elettorale mandamentale relativamente all'esame ed all'ammissione delle candidature. Entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature, l'ufficio elettorale circoscrizionale verifica se esse sono state depositate in termine e nelle forme prescritte. Entro 24 ore dal compimento delle operazioni previste nel comma precedente, l'ufficio elettorale circoscrizionale fa pervenire all'ufficio elettorale centrale l'elenco dei candidati ammessi, corredato da un esemplare del modello di contrassegno di ciascun candidato aggiunto: venticinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni, alla segreteria dell'Ufficio elettorale centrale, il quale provvede all'esame delle candidature e si pronuncia sull'ammissione di esse, secondo le norme in vigore per le elezioni comunali.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-03-08;122~art14 · fonte del testo