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La candidatura puo' essere accettata per un solo collegio della provincia. La dichiarazione di accettazione deve contenere la indicazione di due delegati autorizzati a fare la dichiarazione di collegamento di cui all'art. 15 e la designazione di due rappresentanti uno effettivo e l'altro supplente, presso l'ufficio di ciascuna sezione e l'ufficio elettorale circoscrizionale. La candidatura deve essere presentata da almeno 50 e non piu' di 200 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio. Nessun elettore puo' sottoscrivere per piu' di un candidato. La presentazione e' fatta entro le ore 12 del 30° giorno precedente quello delle elezioni alla segreteria dell'ufficio elettorale circoscrizionale, al quale sono devoluti i compiti che nelle elezioni comunali spettano alla Commissione elettorale mandamentale relativamente all'esame ed all'ammissione delle candidature. Entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature, l'ufficio elettorale circoscrizionale verifica se esse sono state depositate in termine e nelle forme prescritte. Entro 24 ore dal compimento delle operazioni previste nel comma precedente, l'ufficio elettorale circoscrizionale fa pervenire all'ufficio elettorale centrale l'elenco dei candidati ammessi, corredato da un esemplare del modello di contrassegno di ciascun candidato.
Testo in vigore dal 13 marzo 1951 al 13 settembre 1960
