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La candidatura puo' essere accettata per un solo collegio della provincia. La dichiarazione di accettazione deve contenere la indicazione di due delegati autorizzati a fare la dichiarazione di collegamento di cui all'art. 15 e la designazione di due rappresentanti uno effettivo e l'altro supplente, presso l'ufficio di ciascuna sezione e l'ufficio elettorale circoscrizionale. La candidatura deve essere presentata da almeno 50 e non piu' di 200 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio. Nessun elettore puo' sottoscrivere per piu' di un candidato. La presentazione e' fatta entro le ore 12 del 30° giorno precedente quello delle elezioni alla segreteria dell'ufficio elettorale circoscrizionale, al quale sono devoluti i compiti che nelle elezioni comunali spettano alla Commissione elettorale mandamentale relativamente all'esame ed all'ammissione delle candidature. Entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature, l'ufficio elettorale circoscrizionale verifica se esse sono state depositate in termine e nelle forme prescritte. Entro 24 ore dal compimento delle operazioni previste nel comma precedente, l'ufficio elettorale circoscrizionale fa pervenire all'ufficio elettorale centrale l'elenco dei candidati ammessi, corredato da un esemplare del modello di contrassegno di ciascun candidato.

Testo in vigore dal 13 marzo 1951 al 13 settembre 1960

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 407/1999

    Questione inammissibile
    29 ottobre 1999

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nei confronti degli artt. 33, primo comma, lettera a), del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali) e dell'art. 14, quarto comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122 (Norme per l'elezione dei Consigli provinciali), nelle parti in cui - nel prevedere che le liste elettorali siano sottoscritte da un numero di elettori oscillante tra un minimo ed un massimo stabiliti dalla legge, e che l'Ufficio elettorale, verificato il numero delle sottoscrizioni, elimina le liste che non risultino in regola, anche quando, in caso di eccedenza, le sottoscrizioni superino solo di poco il massimo - non consentono all'Ufficio di apprezzare autonomamente, caso per caso, la rilevanza della violazione del limite. In mancanza di parametri e criteri obiettivi, che solo il legislatore, nella sua discrezionalità, potrebbe determinare, l'ampio margine di valutazione, che attraverso il richiesto intervento additivo si vorrebbe attribuire alla Commissione elettorale, finirebbe infatti per creare incertezza, incrementando il contenzioso, in contrasto con l'esigenza che la consultazione si tenga secondo l'ordine legale e i tempi prefissati a salvaguardia dei diritti di elettorato attivo e passivo. - Per la non fondatezza di questione di legittimità costituzionale della norma (allora impugnata 'in totò, in giudizio sull'art. 30, primo comma, lettera a), del d.P.R. n. 570 del 1960) che impone alla Commissione elettorale di eliminare le liste presentate con un numero di sottoscrittori superiore al massimo, S. n. 83/1992.

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 33 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 14 Norme per la elezione dei Consigli provinciali

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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