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La presentazione delle candidature per i singoli collegi e' fatta per gruppi contraddistinti da un unico contrassegno. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei consiglieri assegnati alla Provincia. Per ogni candidato deve essere indicato il collegio per il quale viene presentato. Nessun candidato puo' accettare la candidatura per piu' di tre collegi. La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere sottoscritta:
- a)da almeno 750 e da non piu' di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province fino a 100.000 abitanti;
- b)da almeno 1.000 e da non piu' di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con piu' di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
- c)da almeno 1.750 e da non piu' di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con piu' di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; ((d) da almeno 2.000 e da non piu' di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con piu' di 1.000.000 di abitanti.)) Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione di due delegati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti del gruppo presso ogni seggio e presso i singoli uffici elettorali circoscrizionali e l'ufficio elettorale centrale. La presentazione deve essere effettuata dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data delle elezioni alla segreteria dell'Ufficio elettorale centrale, il quale provvede all'esame delle candidature e si pronuncia sull'ammissione di esse secondo le norme in vigore per le elezioni comunali.
Testo in vigore dal 15 marzo 1995 al 4 maggio 1999
