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((Per i ricorsi in materia di eleggibilita' e decadenza si osservano le norme di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147.)) Le azioni popolari e le impugnative previste per qualsiasi elettore del comune dai predetti articoli sono consentite a qualsiasi elettore della regione nonche' al Commissario del Governo. Per tutte le questioni e le controversie deferite alla magistratura ordinaria, e' competente, in prima istanza, il tribunale del capoluogo della regione. ((La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri regionali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, e' disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.))
Testo in vigore dal 16 settembre 2010 al 6 ottobre 2011
