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Per i ricorsi in materia di eleggibilita' e decadenza e per quelli in materia di operazioni elettorali, si osservano le norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147. Le azioni popolari e le impugnative previste per qualsiasi elettore del comune dai predetti articoli sono consentite a qualsiasi elettore della regione nonche' al Commissario del Governo. Per tutte le questioni e le controversie deferite alla magistratura ordinaria, e' competente, in prima istanza, il tribunale del capoluogo della regione.

Testo in vigore dal 6 marzo 1968 al 16 settembre 2010

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 300/1989

    Questione inammissibile
    25 maggio 1989

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, prospettata in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 19 l. 17 febbraio 1968, n. 108 e 7 l. 23 aprile 1981, n. 154, nonché dell'art. 27 l. 5 agosto 1962, n. 1257. I primi due articoli vengono censurati in quanto non estendono alle Regioni a statuto speciale, come la Valle d'Aosta, il principio del doppio grado di giurisdizione in tema di contenzioso elettorale; ma tali norme non sono direttamente applicabili al giudizio principale, retto dall'art. 27 della legge n. 1257 del 1962, rispetto al quale l'impugnazione viene prospettata solo di riflesso, non essendo dato comprendere la portata della censura pertanto trattandosi di mera riproposizione di questione già dichiarata inammissibile con sentenza n. 1131 del 1988, va emessa a riguardo pronuncia di manifesta inammissibilità.

    Art. 3 cost. · Art. 19 Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale · Art. 27 Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta · Art. 7 Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli addetti al Servizio sanitario nazionale

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  • Sentenza n. 1131/1988

    Questione inammissibile
    22 dicembre 1988

    Deve ritenersi inammissibile la questione di legittimità costituzionale, quando le censure riguardino, da una parte, norme (nella specie concernenti la elezione dei consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario) non applicabili nel giudizio principale e, oltretutto, contemporaneamente invocate come "tertium comparationis", e, dall'altra, norme (concernenti la elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta) effettivamente applicabili nel giudizio "a quo" ma impugnate "di riflesso" e senza alcuna motivazione al riguardo.

    Art. 3 cost. · Art. 19 Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale · Art. 7 Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli addetti al Servizio sanitario nazionale · Art. 27 Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1968-02-17;108~art19 · fonte su Normattiva