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Per i ricorsi in materia di eleggibilita' e decadenza e per quelli in materia di operazioni elettorali, si osservano le norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147. Le azioni popolari e le impugnative previste per qualsiasi elettore del comune dai predetti articoli sono consentite a qualsiasi elettore della regione nonche' al Commissario del Governo. Per tutte le questioni e le controversie deferite alla magistratura ordinaria, e' competente, in prima istanza, il tribunale del capoluogo della regione.
Testo in vigore dal 6 marzo 1968 al 16 settembre 2010
