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((La presentazione delle candidature per i singoli collegi e fatta per gruppi ai quali i candidati, aderiscono con l'accettazione della candidatura. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati anche se relative alla stessa persona non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione. Nessun candidato puo' accettare la candidatura in piu' di una regione e per piu' di tre collegi. La candidatura della stessa persona in piu' di una regione importa nullita' della elezione. Se il candidato ha accettato la candidatura in piu' di tre collegi saranno eliminate quelle che siano state indicate per ultimo. Per il Molise le candidature non possono essere inferiori a due e i candidati non possono presentarsi in piu' di due collegi. Per ogni candidato deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, il collegio per il quale viene presentato, e con quale dei contrassegni depositati presso il Ministero dell'interno si intenda contraddistinguerlo. E' consentita la presentazione, nell'ambito della stessa regione, di piu' gruppi aventi lo stesso contrassegno sempre che i candidati di ciascun gruppo vengano presentati in collegi diversi. La dichiarazione di presentazione del gruppo dei candidati deve contenere la indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta da non meno di 350 e non piu' di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni della regione. Nessuna sottoscrizione e' richiesta per i partiti o gruppi politici di cui al primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in collegi di altre regioni. I gruppi di candidati devono essere presentati per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale. La presentazione del gruppo di candidature va fatta, nel caso di pluralita' di contrassegni, congiuntamente dai rispettivi rappresentanti di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361)).

Testo in vigore dal 25 aprile 1976 al 10 settembre 1991

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 25 aprile 1976

Confronto con la versione in vigore dal 7 febbraio 1948 al 25 aprile 1976. 60 parole tolte, 308 parole aggiunte.

La tolto: candidatura e' presentata da non meno di trecento e non piu' di cinquecento elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio; nessun elettore puo' sottoscrivere aggiunto: presentazione delle candidature per i singoli collegi e fatta per gruppi ai quali i candidati, aderiscono con l'accettazione della candidatura. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati anche se relative alla stessa persona non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione. Nessun candidato puo' accettare la candidatura in piu' di una regione e per piu' di tolto: un candidato. Unitamente agli atti di presentazione della candidatura deve essere depositato, in triplice esemplare, un modello di contrassegno, anche figurato aggiunto: tre collegi. La candidatura della stessa persona in piu' di una regione importa nullita' della elezione. Se il candidato ha accettato la candidatura in piu' di tre collegi saranno eliminate quelle che siano state indicate per ultimo. Per il Molise le candidature non possono essere inferiori a due e i candidati non possono presentarsi in piu' di due collegi. Per ogni candidato deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, il collegio per il quale viene presentato, e con quale dei contrassegni depositati presso il Ministero dell'interno si intenda contraddistinguerlo. E' consentita la presentazione, nell'ambito della stessa regione, di piu' gruppi aventi lo stesso contrassegno sempre che i candidati di ciascun gruppo vengano presentati in collegi diversi. La dichiarazione di presentazione del gruppo dei candidati deve contenere la indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta da non meno di 350 e non piu' di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni della regione. Nessuna sottoscrizione e' richiesta per i partiti o gruppi politici di cui al primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazionetolto: , dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in collegi di altre tolto: Regioni. La candidatura della stessa persona in piu' di una Regione importa nullita' della elezione aggiunto: regioni. I gruppi di candidati devono essere presentati per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale. La presentazione del gruppo di candidature va fatta, nel caso di pluralita' di contrassegni, congiuntamente dai rispettivi rappresentanti di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1948-02-06;29~art9 · fonte del testo