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La candidatura e' presentata da non meno di trecento e non piu' di cinquecento elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio; nessun elettore puo' sottoscrivere per piu' di un candidato. Unitamente agli atti di presentazione della candidatura deve essere depositato, in triplice esemplare, un modello di contrassegno, anche figurato. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in collegi di altre Regioni. La candidatura della stessa persona in piu' di una Regione importa nullita' della elezione.

Testo in vigore dal 7 febbraio 1948 al 25 aprile 1976

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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