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La retribuzione mensile soggetta a contributo e' costituita:
- a)dal minimo di stipendio o paga della categoria a cui appartiene l'iscritto;
- b)dagli aumenti per anzianita' e, fino al 31 dicembre 1955, dagli assegni di merito;
- c)dall'indennita' di contingenza. Sono esclusi dal computo del contributo ogni altro assegno, compenso o indennita', nonche', fino al 31 dicembre 1955, la tredicesima mensilita'. La retribuzione mensile, cui sono ragguagliate le prestazioni del Fondo, e' quella soggetta a contributo, con esclusione degli assegni di merito. Nel caso in cui la retribuzione mensile sia corrisposta, a norma di contratto, in misura ridotta, i contributi e le prestazioni dovranno essere commisurati alla intera retribuzione mensile, di cui ai precedenti comma, che sarebbe spettata al lavoratore se avesse prestato normale servizio.
Testo in vigore dal 27 aprile 1956 al 2 marzo 1963
