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Coloro che effettuano scarichi gia' esistenti, provenienti da insediamenti sia produttivi che civili, sono obbligati, fino al momento nel quale debbono osservare i limiti di accettabilita' stabiliti dalla presente legge, ad adottare le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento. Essi sono comunque tenuti ad osservare le prescrizioni stabilite dalle regioni o dagli enti locali in quanto compatibili con le disposizioni qualitative e temporali della presente legge e in particolare con quanto contenuto nella tabella C allegata alla presente legge. Per gli scarichi in mare aperto, debbono essere osservate le prescrizioni stabilite nell'articolo 11, terzo comma, della presente legge. Per quanto attiene ai profili della protezione sanitaria, vale quanto disposto all'articolo 26, ultimo comma, della presente legge. Quando si verifichi l'osservanza delle norme e prescrizioni di cui all'articolo 15, secondo comma, lettere a) e b), ed al presente articolo, non sono punibili i fatti connessi con l'inquinamento delle acque di cui all'articolo 1, lettera a), previsti come reato da precedenti disposizioni di legge.

Testo in vigore dal 29 maggio 1976 al 13 giugno 1999

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Corte costituzionale

9 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 30/1984

    Questione infondata
    15 febbraio 1984

    È inammissibile, per l'impossibilità di verificarne la rilevanza, la questione che prospetti due possibili diverse interpretazioni di una norma e di entrambe ne denunci il contrasto con la Costituzione. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, primo comma, della L. 10 maggio 1976 n. 319, sollevata in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 27, primo comma, Cost.). - cfr. S.n. 225/1983.

    Art. 117 cost. · Art. 25 cost. · Art. 27 cost. · Art. 25 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento

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  • Sentenza n. 314/1983

    Questione inammissibile
    18 ottobre 1983

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 9 e 32 Cost., degli artt. 9, 12, 13, 15, 21, 22 e 25 della legge 10 maggio 1976, n. 319 nella parte in cui essi escludono l'assoggettamento alla sanzione penale del titolare di uno scarico contra legem proveniente da una installazione adibita a servizi, in quanto si richiede alla Corte di istituire, mediante sentenza additiva in materia penale, un'autonoma figura di reato in deroga al principio di tassatività dei reati e delle pene.

    Art. 9 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 12 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 13 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 15 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento

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  • Ordinanza n. 316/1983

    Questione inammissibile
    18 ottobre 1983

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 25 della legge 10 maggio 1976 n. 319, in riferimento agli artt. 2, 3, 9 e 32 Cost., attesoché detta questione si risolve nella richiesta che questa Corte pronunci una sentenza di accoglimento additivo in materia penale: richiesta manifestamente inammissibile posto che la produzione di nuove fattispecie penali è riservata in via esclusiva al legislatore.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 9 cost. · Art. 32 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1976-05-10;319~art25 · fonte su Normattiva