Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura
Art. 30 — Cessazione del Consiglio al termine del quadriennio
Il Consiglio superiore scade al termine del quadriennio. Tuttavia finche' non e' insediato il nuovo Consiglio continua a funzionare quello precedente.
Testo vigente dal 27 marzo 1958
