Articolo abrogato dalla l. 28 marzo 2002, n. 44.
Abrogato dal 30 marzo 2002
Articolo abrogato dalla l. 28 marzo 2002, n. 44.
Abrogato dal 30 marzo 2002
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1976
Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 1976 al 30 marzo 2002. 25 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Non sono eleggibili i componenti che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni.
tolto: Divieto di rieleggibilita'.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 MARZO 2002, N. 44
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-24;195~art23bis · fonte del testo