Art. 24-ter — Sorteggio per l'assegnazione dei magistrati con funzioni di legittimità ai quattro collegi territoriali
Articolo abrogato dalla l. 28 marzo 2002, n. 44.
Abrogato dal 30 marzo 2002
Articolo abrogato dalla l. 28 marzo 2002, n. 44.
Abrogato dal 30 marzo 2002
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1990
Confronto con la versione in vigore dal 13 aprile 1990 al 30 marzo 2002. 74 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: I magistrati con effettivo esercizio di funzioni di legittimita' votano presso la Corte di cassazione. L'assegnazione avviene mediante sorteggio, attribuendo a ciascuno dei quattro collegi territoriali lo stesso numero di elettori. In caso di numero non divisibile per quattro gli eventuali ultimi non ancora sorteggiati vengono assegnati al distretto della corte di appello di Roma. 4. Il sorteggio avviene entro dieci giorni dalla convocazione dei comizi elettorali presso la presidenza della Corte di cassazioneaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 MARZO 2002, N. 44
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-24;195~art24ter · fonte del testo