Art. 24-bis — Costituzione dei collegi circoscrizionali mediante estrazione a sorte
Articolo abrogato dalla l. 28 marzo 2002, n. 44.
Abrogato dal 30 marzo 2002
Articolo abrogato dalla l. 28 marzo 2002, n. 44.
Abrogato dal 30 marzo 2002
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1990
Confronto con la versione in vigore dal 13 aprile 1990 al 30 marzo 2002. 273 parole tolte, 9 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Quattro mesi prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura si provvede alla composizione dei quattro collegi circoscrizionali mediante estrazione a sorte tra tutti i distretti di corte di appello. Il sorteggio e' effettuato in modo che i distretti di corte di appello siano divisi in quattro collegi. Il primo e il secondo collegio comprendono distretti di corte di appello nei quali complessivamente esercitano le funzioni al momento dell'estrazione a sorte non meno del venti per cento e non piu' del ventiquattro per cento dei magistrati effettivamente in servzio sul territorio nazionale. Il terzo e il quarto collegio comprendono distretti nei quali complessivamente esercitano le loro funzioni al momento dell'estrazione a sorte non meno del ventisei per cento dei magistrati effettivamente in servizio sul territorio nazionale. I magistrati fuori ruolo, per gli effetti previsti dai commi 3 e 4, sono considerati in servizio presso il distretto di corte di appello nel cui territorio svolgono la loro attivita'. A ciascuno dei primi due collegi compete l'elezione di quattro componenti del Consiglio superiore della magistratura; a ciascuno degli altri compete invece l'elezione di cinque componenti. Le modalita' delle estrazioni a sorte sono determinate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, fermo restando che debbono far parte di diversi collegi territoriali i distretti di corte di appello di Milano, Roma, Napoli, Palermo. Nel termine stabilito dal comma 1 si provvede altresi' alla costituzione dell'ufficio elettorale centrale che provvede:
tolto: a) alla costituzione dei collegi circoscrizionali mediante estrazione a sorte;
tolto: b) all'attribuzione dei magistrati che esercitano funzioni di legittimita' ai singoli collegi circoscrizionali secondo le modalita' indicate nell'articolo 24- ter;
tolto: c) agli altri adempimenti di sua competenza.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 MARZO 2002, N. 44
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-24;195~art24bis · fonte del testo