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((In caso di assenza, impedimento, astensione e ricusazione il vicepresidente e' sostituito, sempre che il Presidente del Consiglio superiore non intenda avvalersi della facolta' di presiedere la sezione dal componente effettivo eletto dal Parlamento, che nell'elezione prevista dall'articolo 4 sia stato designato a tale funzione. Il componente che sostituisce il vicepresidente e gli altri componenti effettivi sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria. Ciascuno dei componenti effettivi eletti dal Parlamento e' sostituito da uno dei due componenti supplenti della stessa categoria a cio' designato nell'elezione preveduta dall'articolo 4; se la sostituzione non e' possibile il componente effettivo e' sostituito dall'altro componente supplente. La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui il componente effettivo sostituisce il vicepresidente del Consiglio superiore. I componenti effettivi magistrati sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria. Sulla ricusazione di un componente della sezione disciplinare, decide la stessa sezione, previa sostituzione del componente ricusato con il supplente corrispondente)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Successivamente la Corte Costituzionale

4

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 29 gennaio-2 febbraio 1971, n. 12 (in G.U. 1a s.s. 10/02/1971 n. 35) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dei commi primo, secondo e quinto dell'art. 2 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198 (che ha modificato il presente articolo) (contenente "modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura"), nonche' del comma quarto dello stesso articolo limitatamente alla parte "ed e' composta, oltre che dal vice presidente, da uno dei componenti eletti dal Parlamento, da tre magistrati di Corte di cassazione, di cui due con ufficio direttivo, due magistrati di Corte d'appello e un magistrato di tribunale.

Testo in vigore dal 20 gennaio 1981 al 13 aprile 1990

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 262/2003

    Illegittimità dichiarata
    22 luglio 2003

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), nel testo modificato dall'art. 2 della legge 28 marzo 2002, n. 44 (Modifica alla L. 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), nella parte in cui…

    Art. 4 Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura · Art. 2 Modifica alla legge 24 marzo 1958, n. 195 · Art. 6 Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 20 gennaio 1981

Confronto con la versione in vigore dal 21 dicembre 1967 al 20 gennaio 1981. 257 parole tolte, 143 parole aggiunte.

tolto: La sezione disciplinare delibera col numero di nove componenti: il vice presidente del Consiglio superiore, che la presiede, tre magistrati di Corte di cassazione di cui uno con ufficio direttivo, tre magistrati di corte d'appello o di tribunale, di cui almeno due appartenenti alla stessa categoria del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare, e due dei membri eletti dal Parlamento. Se si procede nei confronti di un uditore, o di un aggiunto giudiziario, due dei componenti la sezione disciplinare devono appartenere alla categoria dei magistrati di tribunale. Qualora il presidenteaggiunto: In caso di assenza, impedimento, astensione e ricusazione il vicepresidente e' sostituito, sempre che il Presidente del Consiglio superiore tolto: presieda la sezione disciplinare, valendosi aggiunto: non intenda avvalersi della facolta' di tolto: cui al successivo articolo 18, n. 4, alla deliberazione prende parte il vice presidente del Consiglio superiore, e resta escluso un componente eletto dal Parlamento. Se e' sottoposto a procedimento disciplinare il primo presidente o il presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione, o il procuratore generale presso la Corte medesima, o il presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, la sezione e' presieduta in ogni caso dal presidente aggiunto: presiedere la sezione dal componente effettivo eletto dal Parlamento, che nell'elezione prevista dall'articolo 4 sia stato designato a tale funzione. Il componente che sostituisce il vicepresidente e gli altri componenti effettivi sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria. Ciascuno dei componenti effettivi eletti dal Parlamento e' sostituito da uno dei due componenti supplenti della stessa categoria a cio' designato nell'elezione preveduta dall'articolo 4; se la sostituzione non e' possibile il componente effettivo e' sostituito dall'altro componente supplente. La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui il componente effettivo sostituisce il vicepresidente del Consiglio superiore tolto: ed e' composta, oltre che dal vice presidente, da uno dei componenti eletti dal Parlamento, da tre magistrati di Corte di cassazione, di cui due con ufficio direttivo, due magistrati di corte d'appello e un magistrato di tribunale. I componentiaggiunto: . I componenti effettivi magistrati sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria. Sulla ricusazione di un componente della sezione disciplinare tolto: che devono concorrere a costituire il collegio giudicante sono scelti, per ogni procedimento, a cura del presidente della sezione disciplinare, mediante sorteggio da effettuarsi tra i componenti eletti dal Parlamento e fra le singole categorie di magistrati indicati nei precedenti primo, secondo e quarto comma. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di votiaggiunto: , decide la stessa sezione, previa sostituzione del componente ricusato con il supplente corrispondente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-24;195~art6 · fonte del testo